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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11990/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello che, dopo la rideterminazione del periodo di pericolosità sociale del prevenuto a far data dal 1995 (a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da Sez.2, n. 42034 del 10/9/2021), ha revocato la confisca degli immobili acquistati prima di tale periodo ma ha confermato la confisca dei beni mobili (saldo attivo di conti correnti e investimenti finanziari). Contestano che: 1) la confisca dei beni mobili non è stata modulata tenendo conto del nuovo periodo sospetto e quindi avrebbe dovuto escludere gli incrementi costituitisi anteriormente al 1995; 2) non è stato effettuato lo scomputo del valore societario formato prima del 1995 (Sammaritano Giuseppe s.a.s. e Max Gross); 3) la somma di €78.000 trasferita dal conto del padre Angelo non è stata adeguatamente valutata alla luce della possibile provenienza lecita; 4) la confisca di un immobile acquistato nel 1985 non è stata revocata pur essendo antecedente al periodo sospetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha ritenuto fondata la censura relativa alla conferma della confisca dei beni mobili (conti correnti e investimenti finanziari), perché la Corte di appello non ha adeguatamente motivato e non ha verificato, in relazione alla nuova perimetrazione temporale (pericolosità dal 1995), quali poste attive fossero state accumulate anteriormente a settembre 1995 e quindi dovessero essere escluse dalla confisca. Per tale ragione il decreto è stato annullato con rinvio limitatamente all'individuazione e quantificazione di eventuali poste attive antecedenti a settembre 1995. Ha altresì accolto il motivo relativo all'immobile indicato al n.13 (acquistato nel 1985) per omessa motivazione, rimettendo anche tale verifica al giudice del rinvio. Sono invece stati dichiarati inammissibili i motivi relativi alla somma di €78.000 e alla richiesta di scorporare il valore societario formatosi prima del periodo sospetto: il primo motivo veniva considerato censura sulla motivazione (non proponibile in Cassazione) e la Corte ha ritenuto sussistenti elementi fattuali che giustificano la confisca; il secondo era precluso dalla statuizione della sentenza rescindente (punto 5.5) che aveva affermato la legittimità della confisca globale delle società ritenute "inquisite" dalla partecipazione mafiosa. Conclusione: annullamento con rinvio limitato sui punti indicati; ricorsi inammissibili nel resto.

Norme richiamate

  • Sez.2, n. 42034 del 10/9/2021 (Cassazione)

    Sez.2, n. 42034 del 10/9/2021

    La sentenza rescindente ha annullato il provvedimento di primo grado e ha rimesso alla Corte di appello la verifica del periodo di pericolosità, con l'indicazione di modulare la confisca sulla base della nuova delimitazione temporale.

  • Sentenza rescindente - punto 5.5

    con riguardo al profilo della prospettata origine lecita di parte dei conferimenti aziendali, si è correttamente evidenziato come la natura di impresa "a partecipazione mafiosa" asseverata dal giudice di appello renda non decisiva l'eventuale origine formalmente lecita dei relativi conferimenti ... Tanto basta, dunque, a legittimare la misura ablativa applicata

    La Corte ha interpretato che, quando l'attività d'impresa è stata ritenuta infiltrata da Cosa Nostra (impresa 'a partecipazione mafiosa'), l'eventuale origine formalmente lecita di conferimenti non impedisce la confisca dell'intero patrimonio societario, poiché l'impresa risulta "inquinata" ab origine.

Massime di principio

  • Se in sede di rinvio il giudice ridetermina il periodo di pericolosità, la confisca deve essere ricalcolata e modulata: vanno esclusi dalla misura gli incrementi patrimoniali formatisi anteriormente al nuovo periodo sospetto, salvo specifica prova del collegamento a delitti.
  • I beni mobili documentabili (depositi bancari, conti correnti, titoli, investimenti finanziari) richiedono una verifica puntuale della genesi temporale degli accresci: il giudice non può limitarsi ad affermare una generica sproporzione reddituale senza indicare quale parte del saldo sia riconducibile a periodi anteriori al sospetto.
  • Le censure in Cassazione che si limitano ad attaccare la motivazione fattuale del giudice di merito possono essere dichiarate inammissibili; è necessario prospettare vizi di diritto o insussistenza logico-giuridica della motivazione.
  • I trasferimenti da soggetti legati da vincoli familiari (es. somme trasferite dal padre al figlio) richiedono un'analisi concreta: la presenza di elementi che rendono implausibile l'accumulo lecito del dante causa (pensione modesta, notevoli giacenze) può giustificare la confisca.
  • Quando una sentenza di legittimità ha già affermato la rilevanza dell'inquinamento mafioso di un'impresa, il giudice di merito può ritenere legittima la confisca globale dell'azienda anche se parte dei conferimenti appare formalmente lecita; la questione è preclusa se già decisa con efficacia vincolante.

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