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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32532/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia originava da una domanda risarcitoria proposta da una proprietaria di immobile per danni da infiltrazioni d'acqua nel soffitto del bagno, azionata contro il condominio dell'edificio e contro i proprietari dell'appartamento sovrastante; la convenuta poi ricorrente aveva chiamato in causa la propria assicurazione per manleva. In primo grado, dopo che l'attrice aveva dichiarato di essere stata soddisfatta da Allianz per capitale, interessi e spese, il giudice aveva dichiarato cessata la materia del contendere e, applicando la soccombenza virtuale, aveva posto le spese a carico dell'attrice. Il Tribunale, in appello, aveva invece riformato la pronuncia, compensando integralmente le spese del primo grado e condannando gli appellati a restituire le somme versate in esecuzione della decisione e a rifondere le spese di appello. Con l'unico motivo di ricorso la soccombente lamentava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché degli artt. 2051 c.c., 40 e 41 c.p., 115, 116, 163, 167 e 320 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente ritenuto possibile compensare le spese senza accertare l'effettiva fondatezza della pretesa risarcitoria e senza verificare l'esistenza dei presupposti della soccombenza virtuale; censurava inoltre l'uso di un documento tardivamente prodotto per ritenere pacifico l'intervenuto pagamento da parte dell'assicurazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione del Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese nell'ambito del proprio potere discrezionale e non aveva posto le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva specificamente censurato l'ulteriore ragione posta a base della compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. È stata esclusa anche la responsabilità processuale aggravata, perché la proposizione di una domanda poi rivelatasi infondata non integra di per sé comportamento temerario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente come norma sulla responsabilità da cose in custodia, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della decisione sulle spese

  • art. 2053 c.c.

    richiamato nel merito della controversia risarcitoria come norma ritenuta non applicabile dal giudice di appello

  • art. 91 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulle spese è ammesso solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese resta rimessa al potere discrezionale del giudice, nel rispetto dei presupposti normativi e della giurisprudenza costituzionale richiamata

  • art. 2697 c.c.

    invocato in tema di onere della prova circa la riferibilità del danno ai convenuti

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l'utilizzo di circostanze asseritamente non provate o contestate

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove e del materiale documentale

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 320 c.p.c.

    richiamato in relazione alla produzione della transazione e alle attività svolte davanti al giudice di pace

  • art. 40 c.p.

    richiamato dalla ricorrente per il nesso causale tra fatto dannoso e responsabilità

  • art. 41 c.p.

    richiamato dalla ricorrente per il concorso di cause nel determinismo dell'evento

Massime di principio

  • In tema di spese di lite, la censura per violazione del principio di soccombenza è rilevante in cassazione soltanto quando il giudice ponga le spese a carico della parte integralmente vittoriosa; se il giudice dispone la compensazione, la doglianza deve investire specificamente la ragione posta a fondamento della compensazione.
  • La contestazione della soccombenza virtuale non è sufficiente, da sola, a inficiare la compensazione delle spese se la sentenza di merito è sorretta da una autonoma e specifica motivazione riconducibile ai presupposti dell'art. 92 c.p.c.
  • La responsabilità processuale aggravata non può essere affermata solo perché la domanda proposta si riveli infondata o perché la tesi giuridica sostenuta sia errata; occorre un quid pluris di temerarietà o mala fede/non colpevole ignoranza evidente.
  • Quando una parte deduce infiltrazioni e danni da cose in custodia o da rovina di edificio, resta centrale l'allegazione e la prova del nesso eziologico tra la fonte del danno e il soggetto convenuto, oltre alla corretta qualificazione della norma di responsabilità invocata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

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