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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25934/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 31/10/2024 che, in parziale accoglimento dell'appello del PM, aveva applicato la custodia cautelare in carcere a Valerio Bocca, William Tomas Batista Cuevas, Graziano Di Ruscío, Claudio Schina e Tommaso Elmi e l'obbligo di presentazione alla p.g. a Paolo Tomassini, per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990 (capo 1) e reati-fine collegati. I motivi denunciati consistono essenzialmente in: vizi di motivazione relativi alla valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.), alla mancata considerazione del cosiddetto "tempo silente" e della disarticolazione del sodalizio a seguito di arresti e sequestri, nella mancata valutazione delle allegazioni difensive (mutamento di domicilio, attività lavorativa, affidamento in prova), nella errata qualificazione giuridica dell'associazione come non riconducibile al comma 6 dell'art. 74 (con conseguente diverso regime presuntivo ex art. 275 co. 3 c.p.p.) e nella sproporzione/inadeguatezza della misura rispetto a misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure siano, in massima parte, tentativi di rinnovare una diversa valutazione dei fatti o di ottenere una rivalutazione probatoria che non compete alla legittimità; la motivazione dell'ordinanza impugnata è stata giudicata coerente e non manifestamente illogica. La Corte ha confermato la correttezza dell'applicazione del doppio regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. rispetto all'art. 74 DPR 309/1990 e l'adeguatezza della misura cautelare adottata per i singoli indagati (con specifica valutazione su ciascuno, compresa la considerazione del tempo trascorso e della capacità del sodalizio di rigenerarsi). Conseguentemente è stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; inoltre la decisione comporta l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    comma 1, comma 2, comma 6 citati nel testo

    L'art. 74 è stato applicato nella sua versione plurima: la Corte condivide la valutazione del giudice di merito che ha qualificato l'associazione con riferimento ai commi 1 e 2 (e non esclusivamente al comma 6), incidendo sull'operatività del regime presuntivo di cui all'art. 275 c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Il 'doppio regime presuntivo' previsto per le ipotesi di associazione di cui all'art. 74 è stato considerato correttamente applicato: esso presuppone una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare che può essere superata con valutazioni particolari sul decorso del tempo e sulle condizioni concrete, ma ciò richiede elementi specifici e non mera allegazione difensiva.

  • Codice di procedura penale, art. 274, lett. c)

    La Corte ribadisce il principio dell'attualità del pericolo di reiterazione: il pericolo deve essere concreto e attuale, valutato prognosticamente sulla personalità, modalità del fatto e condizioni di vita; tuttavia il tempo trascorso è solo uno degli elementi e non automatica causa di cessazione della presunzione.

  • Codice di procedura penale, artt. 273, 292, 275

    Gli artt. citati governano i presupposti dei gravi indizi e i limiti motivazionali del provvedimento cautelare: la Corte ricorda che in sede di legittimità il sindacato è limitato a vizi di legge o a mancanza/manifesta illogicità della motivazione.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    La modifica normativa introdotta con questa legge ha enfatizzato il requisito dell'attualità dell'art. 274 lett. c); la Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'attualità richiede una prognosi fondata su elementi concreti.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per la condanna alla somma da versare nella cassa delle ammende (equi criteri di determinazione fissati dalla Corte).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca in via di legittimità la correttezza e la coerenza della motivazione del giudice di merito; le censure che mirano a una diversa valutazione dei fatti o delle prove sono inammissibili salvo che si dimostri mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Nei casi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) opera un regime presuntivo che rende più agevole l'applicazione di misure cautelari severe, ma la presunzione può essere superata con elementi concreti che dimostrino l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione.
  • Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica fondata su elementi concreti (modalità del fatto, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale e condizioni di vita); il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari.
  • Le intercettazioni e i riscontri di polizia giudiziaria (videoriprese, sequestri, arresti) hanno forte valore probatorio in sede cautelare e la loro valutazione spettando al giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare in casi analoghi, la difesa deve produrre elementi documentali e argomentazioni concrete (es. prova di disarticolazione stabile del sodalizio, documentazione su mutamento di vita, affidamento, lavoro, misure alternative efficaci con garanzia di controllo) e sollevare questioni di diritto o vizi motivazionali specifici e circostanziati, non generiche deduzioni.
  • Se si chiede la sostituzione della custodia con misure meno afflittive è essenziale dimostrare non solo il cambiamento personale dell'indagato ma anche l'assenza di condizioni favorevoli a nuove occasioni di reato e proporre idonei strumenti di controllo preventivo (es. controllo elettronico, obblighi di firma comprovati).

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