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Interpello

Risposta n. 160 del 28/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Fondazione ritiene di sì, sostenendo di essere stata costituita da soggetti pubblici, di gestire direttamente il Teatro Comunale in forza di convenzione con il Comune, di avere una forte partecipazione pubblica e di svolgere un’attività con finalità di utilità sociale e culturale; perciò le erogazioni dirette al suo sostegno dovrebbero essere agevolabili.

Art-Bonus per erogazioni liberali a sostegno di una Fondazione che gestisce un teatro comunale

Il quesito

La Fondazione Alfa chiede se le erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività, finalizzata alla gestione e valorizzazione del teatro comunale di Beta, possano beneficiare del credito d’imposta Art-Bonus ex articolo 1 del decreto-legge n. 83/2014.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate esclude che le erogazioni liberali destinate al generico sostegno della Fondazione possano fruire dell’Art-Bonus, perché la Fondazione non è un istituto o luogo della cultura ai sensi dell’articolo 101 del d.lgs. n. 42/2004. Resta invece possibile il beneficio, se il Teatro comunale di Beta è bene culturale, per erogazioni finalizzate a interventi di manutenzione, protezione e restauro del bene stesso, anche se destinate alla Fondazione quale concessionaria o affidataria.

Art-Bonus e sostegno a una fondazione che gestisce un teatro comunale

La risposta n. 160 affronta il tema dell’ammissibilità all’Art-Bonus delle erogazioni liberali destinate a una fondazione costituita per iniziativa di enti pubblici e incaricata della gestione e valorizzazione di un teatro comunale. Il punto centrale è distinguere tra il sostegno generico dell’ente gestore e le erogazioni finalizzate a interventi su un bene culturale pubblico.

Fattispecie e contesto

La Fondazione Alfa riferisce di essere stata costituita per iniziativa del Comune di Beta, con partecipazione anche della Regione Gamma, per gestire e valorizzare il teatro comunale concesso in uso gratuito tramite convenzione con il Comune. Nell’atto costitutivo e nello statuto si prevede una particolare posizione del Comune di Beta quanto a conferimenti, contributi, funzionamento dell’assemblea, nomina del presidente, funzionamento del consiglio di amministrazione ed estinzione e liquidazione dell’ente.

È inoltre in essere una convenzione tra Comune e Fondazione per gli interventi di manutenzione del complesso teatrale, comprensivo di macchinari, impianti fissi, ascensori, presidi antincendio e attrezzature. La Fondazione segnala la necessità di effettuare importanti investimenti per la valorizzazione del teatro e per aumentarne la fruibilità alla cittadinanza.

Quesito del contribuente

La Fondazione chiede se le erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività possano essere agevolate in capo ai donanti ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, ossia tramite il credito d’imposta c.d. Art-Bonus.

Soluzione interpretativa proposta dalla Fondazione

La Fondazione sostiene l’ammissibilità dell’agevolazione sulla base di diversi elementi:

  • è stata costituita per iniziativa di soggetti pubblici;
  • assume la gestione diretta del teatro comunale in base a convenzione con il Comune di Beta;
  • esiste un rapporto stretto tra la proprietà del bene e il soggetto gestore;
  • il Comune di Beta svolge un ruolo essenziale nelle decisioni dell’ente;
  • la maggioranza dei soci è costituita da enti pubblici;
  • l’ente ha adottato strumenti di prevenzione della corruzione e un modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, con Organismo di Vigilanza.

Normativa richiamata dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama l’articolo 1 del decreto-legge n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014, che riconosce un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per determinate finalità culturali e di spettacolo.

In particolare, l’agevolazione riguarda:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo e senza scopo di lucro;
  • interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici anche quando le erogazioni siano destinate a soggetti concessionari o affidatari del bene.

L’Agenzia richiama inoltre la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 per precisare l’ambito applicativo dell’Art-Bonus.

Parere del Ministero dei beni e delle attività culturali

Per definire la questione, l’Agenzia ha acquisito il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il Ministero ricorda che, ai fini dell’Art-Bonus, il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura riguarda i soggetti individuati dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, cioè musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali.

Secondo il Ministero, la Fondazione interpellante non può essere qualificata come istituto della cultura ai sensi dell’articolo 101 del d.lgs. n. 42/2004; di conseguenza, non sono ammissibili al credito d’imposta le erogazioni liberali destinate al generico sostegno delle sue attività.

Il Ministero aggiunge però che, se il Teatro comunale di Beta fosse un bene culturale, sarebbero ammissibili all’Art-Bonus le erogazioni destinate alla Fondazione per interventi di manutenzione, protezione e restauro del medesimo teatro.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia si conforma all’impostazione del Ministero e conclude che la Fondazione non rientra tra gli istituti o luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto, le erogazioni liberali finalizzate al generico sostegno della sua attività non possono beneficiare dell’Art-Bonus.

Resta invece ferma la possibilità di fruire del credito d’imposta per le erogazioni destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro del teatro comunale, ma solo a condizione che il teatro sia qualificabile come bene culturale pubblico e che le somme siano effettivamente vincolate a tali interventi. In tal caso il beneficio spetta anche se le erogazioni sono indirizzate al concessionario o affidatario del bene.

Conclusione operativa

In sintesi, la risposta distingue nettamente tra:

  • sostegno generico alla Fondazione, non agevolabile;
  • erogazioni per interventi sul teatro comunale, agevolabili solo se il bene è culturale e le somme sono destinate a manutenzione, protezione o restauro.

Per i soggetti interessati, la verifica decisiva riguarda quindi la natura giuridico-culturale del teatro comunale e la puntuale destinazione delle liberalità.

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