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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19719/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (factor)

La controversia

Un istituto di factoring aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del garante di un contratto di factoring stipulato nell'interesse della società cedente poi sottoposta a amministrazione straordinaria. Il garante propose opposizione sostenendo che il credito azionato fosse estraneo alla garanzia prestata e che la creditrice avesse agito in mala fede. Nel corso del giudizio fu prodotto un atto di transazione intervenuto tra il factor e la società cedente; il garante dichiarò di volersene giovare. Il Tribunale respinse l'opposizione e la Corte d'appello confermò, ritenendo che la transazione non avesse estinto né novato il credito monitoriamente azionato, anche perché nell'accordo era espressamente պահպանuta l'efficacia della creditoria ammessa al passivo della procedura di amministrazione straordinaria. In cassazione il garante articolò tre motivi: 1) nullità/vizi motivazionali e violazione di norme su compensazione e fideiussione, sostenendo che la transazione avesse estinto la garanzia o comunque comportato la remissione del debito, poiché gli incassi dei debitori ceduti avrebbero dovuto ridurre anche l'obbligazione del garante; 2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale, degli artt. 1230, 1232, 1236, 1239, 1300, 1301, 1362, 1363, 1939 e 1965 c.c. e omesso esame, assumendo che la transazione fosse novativa e contenesse una remissione parziale senza riserva verso il garante; 3) violazione dei doveri di buona fede e dell'art. 2697 c.c., nonché omessa pronuncia, deducendo che la condotta fraudolenta del factor non riguardava solo il superamento del plafond, ma soprattutto la regolazione transattiva dei rapporti con la cedente in danno del fideiussore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, il difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. per mancata trascrizione o adeguata sintesi dell'atto di transazione e dell'atto di appello, nonostante tali documenti fossero decisivi per i motivi proposti. Ha poi osservato, comunque, che le censure miravano in sostanza a contrapporre una diversa interpretazione del negozio transattivo rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza dimostrare la violazione dei canoni ermeneutici o un vero travisamento della prova. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, perché il ricorrente non aveva specificamente riprodotto l'atto di appello e, in ogni caso, il motivo tendeva a censurare la valutazione di merito. La decisione di merito è così rimasta ferma, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e, quando necessario, la trascrizione o adeguata sintesi dei documenti e degli atti su cui si fonda il motivo; la sola indicazione del fascicolo o della sede processuale non basta.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta in modo generico; il travisamento della prova è configurabile solo come errore percettivo su un dato probatorio oggettivamente inesistente o diverso da quello reale, non come diversa valutazione o interpretazione della prova.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità devono essere correttamente ricondotte ai pertinenti vizi deducibili; la doglianza che mira in realtà a ottenere una diversa interpretazione del contratto o una nuova valutazione dei fatti è inammissibile.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione nei limiti consentiti, non per la mera contrapposizione di una lettura alternativa.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la novazione della transazione; la Corte non accoglie la censura perché la lettura del negozio data dal merito è una possibile interpretazione plausibile.

  • art. 1232 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo ai fini della dedotta estinzione dell'obbligazione; la Corte reputa inammissibile la censura perché sollecita una nuova interpretazione del testo negoziale.

  • art. 1236 c.c.

    Invocato per sostenere la remissione del debito; la Corte non affronta il merito in modo diretto, dichiarando inammissibili le doglianze per difetto di specificità e per richiesta di rivalutazione del negozio.

  • art. 1239 c.c.

    Richiamato nel quadro della dedotta liberazione del garante per effetto della remissione; la censura è respinta in rito perché non autosufficiente e non idonea a dimostrare l'errore di diritto.

  • art. 1300 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno degli effetti della remissione verso il fideiussore; la Corte non riconosce la fondatezza della questione per le ragioni processuali esposte.

  • art. 1301 c.c.

    Invocato per affermare che la remissione a favore del debitore principale avrebbe liberato anche il garante in mancanza di riserva; la Corte non entra nel merito della tesi, ritenendola inammissibile o comunque non dimostrata.

  • art. 1936 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla fideiussione per sostenere la liberazione del garante; la Corte non ravvisa un errore del giudice di merito nella lettura della transazione.

  • art. 1939 c.c.

    Invocato nel secondo motivo quale norma sulla validità/estensione della garanzia personale; la Corte ritiene la censura inammissibile perché non autosufficiente e risolventesi in una diversa interpretazione del negozio.

  • art. 1944 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in materia di fideiussione e obbligazione del garante; la Corte non accoglie la censura, che non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1945 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di eccezioni opponibili dal fideiussore; la Corte non esamina il merito perché il motivo è inammissibile.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato in relazione alla transazione; la Corte osserva che la lettura del contenuto negoziale è rimessa al giudice di merito e che la censura si risolve in una diversa interpretazione dell'accordo.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere una violazione dei doveri di correttezza e buona fede; la Corte non ne esamina il merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte non ravvisa una specifica violazione dedotta in modo autosufficiente.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per dedurre un comportamento contrario a buona fede; la Corte non accoglie la censura, perché priva di adeguata specificità e sostanzialmente meramente valutativa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte rileva che il motivo non individua un vero errore di riparto dell'onere probatorio ma mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra la diversità delle questioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio con il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la censura si fonda su un documento decisivo, è indispensabile indicarne specificamente il contenuto rilevante o trascriverlo in modo autosufficiente; il solo richiamo al fascicolo non soddisfa l'art. 366 n. 6 c.p.c.
  • La deduzione di travisamento della prova è ammissibile solo se si allega un errore percettivo del giudice su un dato probatorio oggettivamente e immediatamente verificabile; non può essere usata per contestare la valutazione o l'interpretazione delle prove.
  • L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata spetta al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione nei limiti consentiti; non è ammissibile una mera proposta di lettura alternativa del testo negoziale.
  • In presenza di una doppia conforme, il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra che le due decisioni si fondano su differenti questioni di fatto.
  • La censura di omessa pronuncia non può essere formulata in modo generico: il ricorrente deve riprodurre e collocare specificamente l'atto processuale su cui lamenta la mancata decisione, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La conservazione dell'efficacia del credito ammesso al passivo, espressamente prevista in una transazione, può essere letta dal giudice di merito come idonea a escludere l'estinzione del credito azionato anche nei confronti del garante, ove tale lettura risulti plausibile e coerente con il testo negoziale.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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