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Sentenza

Sentenza n. 4326/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di ammonimento ex art. 8 del D.L. N.11/2009, convertito dalla L. n.38/2009 notificato in data 08/04/2024 e di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202403062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di ammonimento per condotte di violenza domestica, minacciose e persecutorie nei confronti dell'ex compagna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento notificato l'8 aprile 2024, deducendo l'insussistenza dei presupposti e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe recepito acriticamente la versione dell'ex compagna, omettendo di considerare la complessità del quadro familiare, le condotte prevaricatorie e aggressive che questa avrebbe tenuto nei suoi confronti e nei confronti dei figli, nonché le numerose denunce da lui presentate contro l'ex compagna e il suo nuovo compagno. Ha inoltre contestato l'attualità di una situazione di grave e perdurante stato d'ansia della donna.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'ammonimento, adottato ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013 e dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009, operi su un piano preventivo e anticipato rispetto all'accertamento penale e non richieda la prova piena della responsabilità per il reato di atti persecutori o per gli altri reati richiamati dalla legge. È sufficiente un quadro indiziario attendibile, valutato secondo una logica probabilistica, dal quale emerga un pericolo di reiterazione o degenerazione delle condotte violente. Il giudice ha rilevato che i verbali di denuncia-querela e le informazioni raccolte documentavano ripetute aggressioni fisiche e verbali, anche con lesioni, pedinamenti, persecuzioni telefoniche, vessazioni nei confronti dei figli, timore per l'incolumità, stato di logoramento psicologico, mutamento delle abitudini di vita e ricorso a un percorso psicologico; tali elementi avevano ricevuto anche riscontri mediante l'audizione di un terzo. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prognostica e discrezionale del Questore è quindi estrinseco e limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti, alla palese irragionevolezza, illogicità o al travisamento dei fatti, vizi non ravvisati nel caso concreto. Le denunce e le condotte aggressive eventualmente poste in essere dalla persona destinataria della protezione non escludono di per sé la violenza domestica reiterata né i presupposti dell'ammonimento, potendo costituire anche reazioni o campanelli d'allarme della situazione di conflittualità e rischio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori in favore del Ministero dell'Interno; nulla spese nei rapporti con la controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119

    Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.

    La disposizione consente al Questore di adottare l'ammonimento anche in assenza di querela, sulla base delle informazioni acquisite e di un quadro indiziario idoneo a fondare una valutazione prognostica di rischio nell'ambito della violenza domestica.

  • art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38

    Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

    L'ammonimento può essere adottato quando l'istanza risulti fondata sulla base di un quadro istruttorio indiziario e probabilistico, senza necessità di certezza circa la responsabilità penale.

  • art. 612-bis c.p.

    La fattispecie degli atti persecutori costituisce uno dei riferimenti penali dell'ammonimento, ma l'adozione della misura preventiva non richiede l'accertamento pieno del reato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone menzionate nel provvedimento.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'ammonimento del Questore in materia di violenza domestica ha natura preventiva e opera su un piano anticipato rispetto all'accertamento penale; per la sua adozione non è necessaria la prova piena della responsabilità penale, essendo sufficiente un quadro indiziario attendibile e valutabile secondo una logica probabilistica.
  • Il Questore può adottare l'ammonimento anche in assenza di querela, purché disponga di informazioni non anonime e di elementi istruttori dai quali emerga la plausibilità di condotte violente, minacciose o persecutorie e il rischio di loro reiterazione o degenerazione.
  • La valutazione del Questore sull'esistenza del pericolo che giustifica l'ammonimento è ampiamente discrezionale e prognostica; il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e può condurre all'annullamento soltanto in presenza di manifesta insussistenza dei presupposti, palese irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.
  • La presentazione di denunce o la commissione di condotte aggressive da parte della persona tutelata non esclude automaticamente i presupposti dell'ammonimento nei confronti dell'altra persona, poiché può inserirsi in un quadro di violenza domestica reiterata o costituire una reazione alla situazione di conflittualità e rischio; tali elementi devono essere valutati nel quadro complessivo, senza neutralizzare di per sé gli indizi a carico del destinatario della misura.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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