Sentenza del 20/10/2015 n. 4540 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo - Ricorrente - Difetto di legittimazione attiva - Rilevabilità d'ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del socio accomandante. La decisione non riguarda necessariamente il merito della pretesa, ma l'impossibilità del ricorrente di agire processualmente in nome e per conto della società.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il socio accomandante ha proposto un'azione giudiziaria in nome e per conto della S.a.s., ma non dispone della rappresentanza legale della società. Tale potere spetta, in via ordinaria, ai soci accomandatari. Di conseguenza, il socio accomandante è privo di legittimazione attiva e manca una condizione dell'azione. Il relativo difetto può essere rilevato d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.
Norme richiamate
Disciplina della società in accomandita semplice e della rappresentanza societaria
Nella S.a.s. la rappresentanza legale e la gestione spettano normalmente ai soci accomandatari; il socio accomandante, salvo specifici poteri validamente conferiti, non può agire in giudizio in nome e per conto della società.
Principio processuale della legittimazione ad agire
La legittimazione attiva costituisce una condizione dell'azione. Il suo difetto è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Massime di principio
- Chi agisce in giudizio in nome di una società deve dimostrare di avere il potere di rappresentarla secondo la legge, l'atto costitutivo o una procura valida.
- Nelle società di persone, la qualità di socio non implica automaticamente il potere di rappresentanza: occorre distinguere tra soci amministratori o accomandatari e soci privi di poteri gestori, come gli accomandanti.
- Se il soggetto che propone l'azione non è legittimato a rappresentare la società, il giudice può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare il merito della controversia.
- Il difetto di legittimazione attiva può essere rilevato d'ufficio anche se le altre parti non lo hanno tempestivamente eccepito.
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