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Sentenza

Sentenza n. 2830/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo e conseguente rientro presso la sede ordinaria di Palermo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, selezionato nel 2024 per il Gruppo di Intervento Operativo e assegnato dal marzo 2025 al gruppo di intervento di Catania, contestava la revoca adottata dopo la pubblicazione su una pagina Facebook gestita da terzi di fotografie scattate durante un'attività addestrativa, che lo ritraevano insieme ad altri operatori. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 6 del D.M. 14 maggio 2024 e degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e sproporzione: sosteneva di non aver scattato né diffuso le immagini, che l'episodio era stato già trattato con un richiamo informale e che non erano stati individuati fatti gravi e attuali tali da rendere incompatibile la prosecuzione dell'incarico. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e dei principi di trasparenza, partecipazione e imparzialità per mancata comunicazione di avvio e mancato contraddittorio; lamentava inoltre il mancato riscontro all'istanza di accesso del 13 novembre 2025 sugli atti istruttori. Il Ministero eccepiva l'incompetenza territoriale del TAR Palermo in favore del TAR Catania e sosteneva che la revoca fosse una misura organizzativa e precauzionale, giustificata dalla riconoscibilità degli operatori, dall'abbigliamento non conforme e dai commenti denigratori, distinta dal procedimento disciplinare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di annullamento. Ha respinto il secondo motivo quanto alla mancata comunicazione di avvio: la revoca dall'impiego in un reparto operativo specializzato è misura organizzativa e precauzionale, non disciplinare, e l'esigenza di tutelare senza ritardo l'affidabilità del reparto giustifica l'omissione della comunicazione ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990. Ha però precisato che resta necessario indicare adeguatamente i fatti e le ragioni della loro incompatibilità con l'incarico. Ha accolto il primo motivo: l'art. 6 del D.M. 14 maggio 2024 richiede comportamenti oggettivamente incompatibili e, per una misura immediata, fatti di particolare gravità e attualità; il giudizio deve poggiare su istruttoria adeguata e motivazione concreta e specifica sul nesso con la prosecuzione nell'incarico, non sulla sola eventuale rilevanza disciplinare. Nel caso concreto, la motivazione era generica e non valutava adeguatamente che le fotografie erano state pubblicate da terzi, erano rimaste online per circa due ore, i commenti erano di soggetti estranei, non risultavano violazioni puntuali delle regole su vestizione o equipaggiamento e non era stato spiegato il mutamento rispetto al precedente richiamo informale. Ha quindi annullato la revoca. La domanda di accesso è stata dichiarata cessata la materia del contendere, perché i documenti richiesti sono stati esibiti durante il giudizio. L'eccezione di incompetenza territoriale è stata superata dalla precedente individuazione del TAR Palermo quale giudice competente. Spese a carico dell'Amministrazione, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 6 D.M. 14 maggio 2024

    Proprio in ragione della sua funzione e dei suoi effetti immediati, tale potere presuppone l’esistenza di fatti di particolare gravità e attualità, tali da rendere non più sostenibile, neppure in via provvisoria, la permanenza del dipendente nell’incarico speciale.

    Il potere di disporre l'immediato rientro dal G.I.O. è esercitabile solo in presenza di fatti gravi e attuali che rendano insostenibile anche provvisoriamente la permanenza nell'incarico; la valutazione richiede istruttoria adeguata e motivazione specifica sul nesso tra fatti e incompatibilità.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    L’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta all’Amministrazione incontra, quindi, limiti non eludibili, dovendo il giudizio di incompatibilità fondarsi su un’istruttoria adeguata e su una motivazione che dia conto, in modo concreto e specifico, delle ragioni per cui i fatti accertati inciderebbero direttamente sulla possibilità di prosecuzione dell’impiego nel G.I.O., e non già sulla loro eventuale rilevanza disciplinare.

    La discrezionalità tecnico-organizzativa non esonera l'Amministrazione dall'accertare adeguatamente i fatti e dal motivare in modo concreto e specifico la loro incidenza sulla prosecuzione dell'impiego.

  • art. 7 l. 241/1990

    La particolare natura della misura, la sua finalità preventiva e l’esigenza di salvaguardare senza ritardo l’affidabilità del reparto integrano quelle ragioni di celerità che, ai sensi dello stesso art. 7 della legge n. 241 del 1990, consentono di prescindere dalla preventiva comunicazione di avvio.

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando la natura preventiva della misura e l'esigenza di tutelare senza ritardo l'affidabilità di un reparto operativo integrino ragioni di celerità; l'omissione non attenua l'obbligo di motivare adeguatamente i presupposti della revoca.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    A seguito dell’esibizione, nel corso del giudizio, della documentazione richiesta dalla parte ricorrente, deve invece essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accesso.

    L'esibizione in giudizio dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso.

Massime di principio

  • Il potere di disporre l'immediato rientro di un appartenente a un reparto operativo specializzato, quando previsto per comportamenti oggettivamente incompatibili con l'incarico, richiede fatti di particolare gravità e attualità che rendano insostenibile anche provvisoriamente la permanenza nel reparto.
  • La valutazione di incompatibilità con un incarico operativo deve fondarsi su un'istruttoria adeguata e su una motivazione concreta e specifica che spieghi come i fatti accertati incidano direttamente sulla prosecuzione dell'impiego; la mera rilevanza disciplinare dei fatti o il generico pregiudizio d'immagine non bastano.
  • La revoca organizzativa e precauzionale dell'assegnazione a un reparto specializzato, distinta da una sanzione disciplinare e sorretta da esigenze di intervento immediato, può essere adottata senza previa comunicazione di avvio quando ricorrano ragioni di celerità ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990, ferma la necessità di motivare adeguatamente i presupposti della misura.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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