Sentenza n. 311/2026 - Latina, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria - del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.) con l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito dalla legge 472/1987, e come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, e, pertanto, dell’obbligo dell’Ente previdenziale di applicare i menzionati benefici di legge alla posizione di ciascuno degli istanti; e per la conseguente condanna - dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita corrisposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Liquidazione dell'indennità di buonuscita senza inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987, nonché la condanna dell'INPS al ricalcolo e al pagamento delle somme dovute. Gli interessati, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri, erano stati collocati in quiescenza a domanda dopo avere compiuto almeno 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. L'INPS ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Latina, l'infondatezza della pretesa in ragione dell'applicabilità dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e dell'esclusione del beneficio per il collocamento a domanda, l'illegittimità costituzionale dell'art. 6-bis per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost., la decadenza dal diritto per tardiva presentazione della domanda di ricalcolo e, in subordine, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato sussistente la propria competenza territoriale: per uno dei ricorrenti in ragione della residenza nella circoscrizione di Latina e per gli altri in ragione della connessione oggettiva tra le domande, fondate sul medesimo presupposto logico-giuridico e sull'unicità della questione amministrativa. Nel merito ha accolto il ricorso, accertando il diritto dei ricorrenti ai sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio e condannando l'INPS alla rideterminazione e al pagamento delle somme conseguenti. Il beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è stato ritenuto applicabile anche al personale dell'Arma dei Carabinieri, quale forza di polizia a ordinamento militare, in forza dell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Il termine per presentare la domanda di collocamento in quiescenza previsto dalla norma non è stato considerato perentorio, non essendo la legge configurata alcuna decadenza per il suo superamento. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non è stato ritenuto ostativo, poiché riguarda la base pensionabile, mentre l'art. 6-bis disciplina anche la liquidazione dell'indennità di buonuscita. È stata esclusa la rilevanza della questione di costituzionalità, ritenuta manifestamente infondata. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, conv. nella l. n. 472/1987
Al personale della Polizia di Stato [...] e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...]. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
La disposizione attribuisce i sei scatti anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a domanda in quiescenza dopo il compimento di 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile; il beneficio incide anche sulla liquidazione dell'indennità di buonuscita.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Stabilisce che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Disciplina una maggiorazione riferita alla base pensionabile e non esclude l'applicazione dell'art. 6-bis, che riguarda anche la liquidazione dell'indennità di buonuscita.
art. 13 d.lgs. n. 30/1992
È richiamato quale disposizione relativa alla nozione di base pensionabile cui si riferisce l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Concorre a fondare il riconoscimento dei soli interessi legali sulle somme dovute, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a fondare il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 74 c.p.a.
Consente il richiamo ai principi già affermati dalla giurisprudenza, utilizzato dal TAR per motivare la decisione.
artt. 13-16 c.p.a.
Sono richiamati per fondare la competenza territoriale in presenza di connessione oggettiva tra domande proposte con ricorso collettivo.
artt. 3 e 81 Cost.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis è stata ritenuta manifestamente infondata.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a domanda in quiescenza dopo il compimento di 55 anni e la maturazione di almeno 35 anni di servizio utile.
- L'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 mantiene l'applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, consentendo di includere i sei scatti nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza dal beneficio, in assenza di un'espressa previsione legislativa.
- La disciplina dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferita alla base pensionabile, non esclude l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, che ha funzione e natura giuridica distinta.
- In presenza di domande di più ricorrenti fondate sul medesimo presupposto logico-giuridico e sull'unica questione relativa all'esercizio del potere previdenziale, la connessione oggettiva può radicare la competenza territoriale del giudice adito e consentire il simultaneus processus.
- Sulle somme riconosciute a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
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