Cassazione Penale, Sentenza n. 27010/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 10/01/2012 (irrevocabile il 07/02/2013). Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) violazione di legge (artt. 192, 168, terzo e quarto comma, e 164 c.p.) per omessa verifica/documentazione circa una precedente condanna detentiva ritenuta ostativa alla concessione del beneficio e per la mancata acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione; 2) violazione delle norme sui termini di notifica dell'avviso d'udienza (termine dilatorio di dieci giorni), connessa alla nullità degli atti dovuta alla tempestività della comunicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il secondo motivo come manifestamente infondato: l'omessa osservanza del termine di dieci giorni per l'avviso d'udienza determina una nullità a regime intermedio, sanabile se non eccepita in udienza dal difensore presente; nel caso concreto il difensore d'ufficio non ha eccepito, per cui la nullità si è sanata. Ha, invece, accolto il primo motivo: il giudice dell'esecuzione doveva acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se la causa ostativa (pregressa condanna detentiva ai sensi dell'art. 164, secondo comma, n.1 c.p.) fosse documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio; poiché tale acquisizione non risulta, l'ordinanza di revoca è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli affinché verifichi nuovamente la sussistenza delle condizioni legittimanti la revoca.
Norme richiamate
art. 164 c.p.
Prevede la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena quando il beneficiario sia stato già condannato a pena detentiva; tuttavia la revoca non può essere posta in essere dal giudice dell'esecuzione se la causa ostativa era già documentalmente nota al giudice della cognizione al momento della concessione.
art. 168 c.p.
Norme collegate alla disciplina del beneficio e delle condizioni ostative; nella sentenza sono richiamate in combinato disposto con l'art. 164 per stabilire la necessità di accertamento della conoscibilità documentale delle condanne pregresse.
art. 192 c.p.
Richiamata dal ricorrente nel quadro delle norme sul procedimento di concessione del beneficio; la Corte riconduce la questione all'obbligo del giudice dell'esecuzione di acquisire il fascicolo per verificare la sussistenza di cause ostative documentalmente note.
art. 674 c.p.p.
Regola l'intervento del pubblico ministero nel procedimento di esecuzione e le richieste al giudice dell'esecuzione; la Corte interpreta che, quando si procede a revoca per cause ostative, il giudice dell'esecuzione deve verificare acquisendo il fascicolo di cognizione se tali cause fossero già note documentalmente.
art. 182 c.p.p.
Stabilisce la sanatoria delle nullità assimilabili quando non vengono tempestivamente eccepite in udienza; applicata alla mancata osservanza del termine di 10 giorni per l'avviso d'udienza, che costituisce nullità a regime intermedio sanabile se non dedotta in udienza.
art. 97 c.p.p.
Attribuisce rilevanza alla posizione del difensore (di fiducia o d'ufficio) presente in udienza: se il difensore presente non eccepisce una nullità procedurale, questa è soggetta a sanatoria.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che valuta la revoca della sospensione condizionale della pena per cause ostative (es. precedente condanna detentiva) deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per accertare se tali cause fossero documentalmente note al momento della concessione; l'omessa acquisizione può determinare l'annullamento dell'atto di revoca.
- La revoca per 'revoca di diritto' prevista dall'art. 164 c.p. è ammissibile salvo che la causa ostativa fosse già documentalmente nota al giudice che ha concesso il beneficio; pertanto va sempre verificata la conoscibilità documentale della pregressa condanna.
- L'inosservanza del termine di 10 giorni per l'avviso d'udienza nel procedimento di esecuzione configura una nullità a regime intermedio e non assoluta; tale nullità si considera sanata se non eccepita in udienza dal difensore presente.
- Per preservare il vizio connesso alla notifica dell'avviso d'udienza, il difensore deve sollevare immediatamente l'eccezione in udienza; in mancanza, opera la sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
- In caso di annullamento per omissione di acquisizione documentale, il giudice adito in nuovo esame dovrà rieffettuare la valutazione della revoca tenendo conto esclusivamente dei documenti e degli elementi che risultavano effettivamente conoscibili al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26779/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26781/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26782/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26783/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26784/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26785/2023 del 21/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →