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Ordinanza

Ordinanza n. 7883/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici, reso in data 19 marzo 2025, e notificato a mani in pari data dalla Commissione esaminatrice, di non idoneità ed esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 luglio 2024; del bando di concorso pubblicato sul portale del Ministero dell’Interno; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché sconosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 giugno 2025: del decreto del Ministero dell’Interno – DAGEP del 20 maggio 2025, di approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, a 1.306 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 2.127 unità indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202505864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di non idoneità ai requisiti psico-fisici ed esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria di merito approvata con decreto ministeriale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale del 19 marzo 2025 con cui la Commissione esaminatrice lo ha giudicato non idoneo ed escluso dal concorso pubblico per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché il bando e gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del 20 maggio 2025 di approvazione della graduatoria di merito. La controversia riguarda l'attendibilità del giudizio di inidoneità fondato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, sulla possibile alterazione del senso cromatico. L'amministrazione ha rilevato che il referto della verificazione già svolta era generico e non indicava se il candidato fosse stato sottoposto ai test di Ishihara, delle matassine colorate e di Farnsworth, né i relativi esiti. Il Collegio ha inoltre rilevato che la visita era stata delegata a una struttura, il Centro Ospedaliero Militare di Taranto, presso la quale il ricorrente si era già sottoposto a visita dopo l'esclusione, allo scopo di contestare il giudizio concorsuale, circostanza ritenuta incompatibile con l'esigenza di una nuova valutazione affidabile e imparziale.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso, ma ha disposto un nuovo incombente istruttorio. Ha ordinato al verificatore di sottoporre nuovamente il ricorrente a valutazione direttamente presso la Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, consentendo il ricorso soltanto a specialisti della stessa Commissione o, se necessario, di strutture situate a Roma. La nuova verificazione dovrà rispettare le regole tecniche previste dalla procedura concorsuale, indicare puntualmente l'effettuazione e gli esiti dei test di Ishihara, delle matassine colorate e di Farnsworth e chiarire se il ricorrente presenti un'alterazione del senso cromatico e, ove presente, se la sua concreta entità costituisca causa di esclusione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del D.M. n. 198/2003. Il verificatore dovrà preavvisare le parti almeno cinque giorni prima delle operazioni, consentendo la partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici, e depositare la relazione entro il 20 giugno 2026. Il ricorrente è stato onerato di notificare l'ordinanza all'amministrazione e al verificatore entro cinque giorni. La prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 7 luglio 2026, anche in vista di una possibile trattazione congiunta con altro giudizio avente questione analoga. Le generalità del ricorrente devono essere oscurate in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La disposizione è richiamata con riguardo alla prospettiva, non concretizzatasi, di una possibile definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata.

  • art. 3, comma 1, lettera c), D.M. n. 198 del 30 giugno 2003

    alterazione del senso cromatico

    La norma individua, secondo il quesito affidato al verificatore, il parametro per stabilire se l'alterazione del senso cromatico, in relazione alla sua concreta entità, costituisca causa di esclusione dal concorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando una verificazione medico-legale disposta dal giudice risulta generica e non documenta i test tecnici eseguiti né i relativi esiti, il giudice può disporre una nuova verificazione con prescrizioni puntuali sulle modalità dell'accertamento e sul contenuto della relazione.
  • La nuova verificazione deve essere affidata a un organismo o a specialisti che offrano adeguate garanzie di terzietà; tali garanzie possono risultare compromesse quando l'accertamento sia delegato alla stessa struttura sanitaria presso la quale l'interessato aveva già ottenuto una valutazione volta a contestare il giudizio amministrativo impugnato.
  • Nella verifica giudiziale dell'idoneità psico-fisica concorsuale, l'accertamento deve attenersi alle regole tecniche della procedura selettiva e indicare specificamente i test effettuati, i loro risultati e il collegamento tra l'eventuale alterazione riscontrata e la concreta causa di esclusione prevista dalla disciplina concorsuale.
  • La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, con preavviso del luogo e della data delle operazioni e possibilità per i difensori e i consulenti tecnici di partecipare e far verbalizzare le proprie osservazioni.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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