Parere n. 1475/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS-, e nei confronti di -OMISSIS-, avverso: la delibera n. 429 del 18/11/2022 avente ad oggetto assunzione a tempo indeterminato di personale del ruolo sanitario e del ruolo socio sanitario, ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. B), della legge 234/2021 ; la delibera n.441 del 30/11/2022 avente ad oggetto l’integrazione della precedente delibera n. 429; la nota del 10/08/2022 concernente un avviso ricognitivo emanato dalla ASL resistente per la stabilizzazione a tempo indeterminato riservata al personale del comparto ruolo sanitario e socio sanitario; la delibera n. 451 del 9/12/2022 di approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva; tutti gli atti di approvazione delle commissioni esaminatrici della procedura selettiva nonché ogni atto presupposto, connesso, conseguente e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti della procedura di stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario, comprese le delibere di approvazione delle graduatorie, l’avviso ricognitivo, gli atti di nomina delle commissioni e la graduatoria finale della prova selettiva.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l’ASL per attività di contact tracing durante l’emergenza COVID-19, ha impugnato gli atti con cui l’ASL ha dapprima approvato le graduatorie della stabilizzazione diretta e poi ha attivato una prova selettiva, ammettendovi soltanto i candidati già inseriti nelle graduatorie della prima fase. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021 e della circolare regionale applicativa, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e genericità della motivazione, con violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990. La questione preliminare rilevata dalla Sezione riguarda la giurisdizione: occorre stabilire se la controversia concerna il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, oppure l’illegittima limitazione dell’accesso alla successiva prova selettiva, con possibile configurazione di una posizione di interesse legittimo devoluta al giudice amministrativo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione e ha disposto un’istruttoria interlocutoria. La Sezione ha evidenziato che la delibera n. 429/2022, non preceduta da prova comparativa, sembra riconducibile a una stabilizzazione diretta, nella quale l’amministrazione si limita ad accertare la sussistenza dei requisiti; secondo l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le controversie relative esclusivamente al diritto alla stabilizzazione e ai suoi requisiti appartengono alla giurisdizione ordinaria. Tuttavia, la successiva delibera n. 441/2022 ha attivato una prova selettiva, nominato una commissione e limitato la partecipazione ai soli soggetti già inseriti nella precedente graduatoria, senza riaprire i termini né consentire una nuova valutazione delle domande. La Sezione ha quindi sottoposto alle parti la questione della giurisdizione, prospettando alternativamente la qualificazione della controversia come controversia sul diritto all’assunzione oppure come contestazione della scelta organizzativa di limitare la platea dei partecipanti alla prova selettiva. Sono stati richiesti alle parti deduzioni sulla giurisdizione e all’ASL una relazione dettagliata sui requisiti, sulla qualificazione del rapporto della ricorrente, sulla sua riconducibilità alla disciplina regionale e sulle ragioni della mancata ammissione alla prova selettiva. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente riservata.
Osservazioni
Giurisdizione sulla stabilizzazione diretta
La Sezione rileva che, se la procedura è qualificata come stabilizzazione diretta e la controversia riguarda esclusivamente il possesso dei requisiti e il diritto all’assunzione, la posizione azionata potrebbe avere natura di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Giurisdizione sulla prova selettiva
La Sezione chiede di chiarire se il petitum sostanziale riguardi invece l’illegittima limitazione della partecipazione alla prova selettiva ai soli candidati già inseriti nella graduatoria della precedente fase, questione potenzialmente riconducibile alla giurisdizione amministrativa.
Requisiti di partecipazione
L’ASL deve illustrare i requisiti previsti dall’avviso ricognitivo e dalla disciplina applicabile ratione temporis, con particolare riferimento alla posizione della ricorrente.
Qualificazione del rapporto di collaborazione
L’ASL deve chiarire la qualificazione del rapporto instaurato con la ricorrente e la sua riconducibilità alle fattispecie contemplate dalla circolare regionale n. 364421 del 13 luglio 2022.
Mancata ammissione alla prova selettiva
L’ASL deve spiegare per quali ragioni, una volta ritenuta necessaria la prova selettiva per il personale titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la ricorrente non sia stata ammessa, nonostante avesse presentato domanda di partecipazione all’avviso ricognitivo.
Norme richiamate
art. 1, comma 268, lettera b), legge 30 dicembre 2021, n. 234
«personale assunto mediante procedure diverse»
La disposizione è richiamata quale base normativa dei due percorsi alternativi di stabilizzazione: stabilizzazione diretta per il personale assunto mediante procedure concorsuali e percorso con prova selettiva per il personale assunto mediante procedure diverse.
art. 2-bis del decreto-legge n. 18/2020
contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa
È richiamato in relazione al contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dalla ricorrente per le attività di contact tracing durante l’emergenza COVID-19.
art. 4, comma 9-septiesdecies, legge n. 14/2023
La norma è menzionata nella relazione ministeriale quale disposizione sulla cui applicabilità al personale reclutato mediante l’OCDPC n. 709/2020 l’ASL dichiarava di attendere chiarimenti; la relazione precisa che la disciplina applicabile è quella anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 14/2023.
art. 73, comma 3, codice del processo amministrativo
È posto a fondamento della sottoposizione al contraddittorio delle parti della questione di giurisdizione rilevata d’ufficio.
ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 4643/2020 e n. 4899/2018
Sono richiamate a sostegno del principio secondo cui le controversie sul riconoscimento del diritto alla stabilizzazione e sulla verifica dei relativi requisiti appartengono alla giurisdizione ordinaria, quando non vi sia esercizio di discrezionalità amministrativa assimilabile a quella concorsuale.
artt. 3 e 97 della Costituzione
Sono invocati dalla ricorrente in relazione alle censure di illegittimità degli atti della procedura.
artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990
Sono invocati dalla ricorrente con riguardo agli obblighi di motivazione e di istruttoria dell’amministrazione.
Massime di principio
- Quando una procedura di stabilizzazione si esaurisce nell’accertamento dei requisiti normativamente previsti, senza prova comparativa né esercizio di discrezionalità assimilabile a quella concorsuale, la controversia sul riconoscimento del diritto alla stabilizzazione appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- La successiva introduzione di una prova selettiva può assumere rilievo ai fini del riparto di giurisdizione quando l’amministrazione eserciti un potere organizzativo o selettivo autonomo, individuando la platea dei soggetti ammessi alla procedura.
- Se la prova selettiva è configurata come sviluppo della medesima procedura e viene riservata ai soli candidati già ammessi nella fase precedente, l’esclusione dalla prova può derivare direttamente dalla precedente esclusione dalla graduatoria e deve essere qualificata sulla base del petitum sostanziale.
- In presenza di una questione di giurisdizione rilevata d’ufficio, il Consiglio di Stato deve sottoporla al contraddittorio delle parti prima di definire il ricorso e può disporre acquisizioni istruttorie mirate sulla struttura effettiva della procedura e sulle ragioni dell’esclusione.
Ricorso sulla procedura di stabilizzazione del personale sanitario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una professionista sanitaria contro gli atti adottati da un’ASL nell’ambito della procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale del ruolo sanitario e sociosanitario, ai sensi dell’art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021. Il Ministero della salute aveva concluso per l’accoglimento del ricorso, ma la Sezione ha ritenuto necessario un approfondimento preliminare sulla giurisdizione.
La posizione della ricorrente
La ricorrente, laureata in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e iscritta all’ordine professionale, aveva stipulato con l’ASL un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di contact tracing connesse all’emergenza COVID-19. Il rapporto, inizialmente previsto per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, era stato più volte prorogato, fino al 31 dicembre 2022, per una durata complessiva superiore a 24 mesi.
La ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione all’avviso ricognitivo dell’ASL per la stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario. L’avviso richiedeva, tra l’altro, il reclutamento a tempo determinato presso l’ASL e il possesso di almeno 18 mesi di servizio, di cui almeno 6 maturati nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.
Gli atti impugnati e lo svolgimento della procedura
Con la delibera n. 429 del 18 novembre 2022 l’ASL aveva approvato le graduatorie di merito della stabilizzazione diretta, escludendo la ricorrente perché la sua domanda non sarebbe stata utile per tale percorso. L’atto precisava che il percorso con prova selettiva era ancora allo studio.
Con la successiva delibera n. 441 del 30 novembre 2022 l’ASL aveva rilevato che i contratti interessati non avevano natura di rapporti di lavoro subordinato e aveva disposto l’attivazione della prova selettiva. La prova, tuttavia, era stata riservata ai soli candidati già inseriti nelle graduatorie approvate con la delibera n. 429/2022. La ricorrente, pur avendo presentato domanda per l’avviso ricognitivo, non era stata convocata.
La delibera n. 451 del 9 dicembre 2022 aveva poi approvato la graduatoria finale della prova selettiva, confermando l’esclusione della ricorrente. L’ASL aveva previsto l’invio di una comunicazione motivata di esclusione, che secondo il ricorso non era mai pervenuta.
Motivi del ricorso e posizione ministeriale
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021 e della circolare regionale n. 364421 del 13 luglio 2022. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e genericità della motivazione, nonché violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990.
Il Ministero della salute ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Dalla relazione ministeriale emerge che l’ASL aveva dichiarato di non aver potuto definire l’istanza di stabilizzazione in attesa di un parere del Dipartimento della funzione pubblica sull’applicabilità della legge n. 14/2023 al personale reclutato mediante l’OCDPC n. 709/2020. Il Ministero ha precisato che doveva essere applicata la disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 14/2023.
Il problema della giurisdizione
La Sezione ha rilevato che la procedura presenta una struttura non univoca.
La delibera n. 429/2022 costituisce il primo segmento della procedura e approva graduatorie sulla base del solo possesso dei requisiti previsti dalla legge e dall’avviso, senza prova comparativa e senza commissione esaminatrice. Tale fase sembra quindi riconducibile alla stabilizzazione diretta, nella quale l’amministrazione si limita ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’instaurazione del rapporto di lavoro.
Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione richiamato nel parere, quando la controversia riguarda esclusivamente il diritto alla stabilizzazione e la verifica dei relativi requisiti, la posizione del privato è un diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
La successiva delibera n. 441/2022 introduce però una prova selettiva, nomina una commissione, disciplina il colloquio e stabilisce la convocazione dei candidati. La Sezione osserva che non è stata avviata una nuova procedura aperta a tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti, né sono stati riaperti i termini o rivalutate le domande già presentate. La prova è stata invece concepita come prosecuzione della procedura precedente e riservata ai soli candidati già inseriti nella prima graduatoria.
Istruttoria interlocutoria
La Sezione ha quindi sottoposto al contraddittorio delle parti la questione relativa alla giurisdizione, prospettando due ricostruzioni alternative:
- la controversia potrebbe riguardare il diritto all’assunzione e quindi appartenere alla giurisdizione ordinaria, se gli atti successivi sono meri sviluppi di una procedura di stabilizzazione diretta;
- la controversia potrebbe riguardare l’illegittima limitazione della partecipazione alla prova selettiva e quindi l’esercizio di un potere amministrativo di individuazione della platea degli ammessi.
La Sezione ha invitato le parti a depositare deduzioni sulla giurisdizione e ha chiesto all’ASL, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione illustrativa concernente:
- i requisiti di partecipazione previsti dall’avviso e dalla disciplina applicabile ratione temporis;
- la qualificazione del rapporto instaurato con la ricorrente e la sua riconducibilità alle fattispecie previste dalla circolare regionale n. 364421/2022;
- le ragioni per cui la ricorrente non sia stata ammessa alla prova selettiva, una volta ritenuta necessaria tale fase per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Conclusioni
Il parere è interlocutorio. La Sezione ha sospeso l’emanazione del parere definitivo, riservando ogni decisione in rito e nel merito, e ha rinviato il ricorso a una successiva adunanza dopo l’espletamento degli incombenti istruttori. In caso di mancato e ingiustificato adempimento, la Sezione si è riservata di decidere sulla base degli atti già acquisiti. Sono state inoltre disposte le misure di oscuramento dei dati identificativi della ricorrente e dei terzi.
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