Cassazione Penale, Sentenza n. 36275/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello contro la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva condannato l'imputato per rapina aggravata e furto aggravato. Il ricorrente deduceva l'inesigibilità del termine di deposito dell'appello per causa di forza maggiore dovuta alla pandemia da COVID-19, che avrebbe impedito l'accesso alle cancellerie per ottenere copia del provvedimento da impugnare; censurava altresì la motivazione della Corte d'appello come generica e priva di indicazioni sul perché la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare l'impossibilità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la limitazione degli accessi alle cancellerie durante la fase pandemica non costituisse automaticamente causa di forza maggiore: per qualificare l'impedimento come tale deve ricorrere un'ostruzione assoluta che renda vano ogni sforzo umano. Le difficoltà operative non sono sufficienti. Dalla documentazione prodotta (atti organizzativi del Tribunale, comunicazioni dell'Ordine degli Avvocati, PEC inviate il 16/06/2020) non è emersa un'obiettiva impossibilità di impugnare; inoltre la richiesta di atti era stata inviata dopo la scadenza del termine (calcolato includendo la sospensione ex lege dovuta alla normativa emergenziale) e non risultano allegazioni comprovanti tentativi di accesso anteriori. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Ordinanza Sez. 5 n. 2103 del 01/05/1999, Rv. 214178 (giurisprudenza)
Giurisprudenza interpretata nella decisione secondo cui la causa di forza maggiore richiede un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano; non è sufficiente una mera situazione di difficoltà nell'esercizio del diritto di impugnazione.
Massime di principio
- La causa di forza maggiore per giustificare il mancato rispetto dei termini processuali richiede una impossibilità oggettiva e assoluta di agire; difficoltà organizzative o limitazioni parziali non sono sufficienti.
- Chi invoca l'inesigibilità del termine deve fornire prove concrete e temporanee di tentativi reali e infruttuosi di accesso agli uffici o di richieste di copia anteriori alla scadenza del termine.
- Le comunicazioni amministrative generiche o le misure organizzative del Tribunale, da sole, possono non bastare: è utile documentare PEC, fax, ricevute di tentativi di ritiro, certificazioni delle cancellerie che attestino l'impossibilità materiale.
- Il calcolo dei termini deve tener conto delle sospensioni previste per l'emergenza (sospensione ex lege), ma anche in tal caso il termine decorrente richiede dimostrazione di reali impedimenti prima della scadenza per invocare causa di forza maggiore.
- Per ridurre il rischio di inammissibilità, va richiesto per tempo copia del provvedimento e, se l'accesso agli uffici è limitato, va conservata traccia documentale dei tentativi (PEC, istanze protocollate, risposte negative delle cancellerie) e, se possibile, esperita ogni canale alternativo (richiesta al PM, richiesta telematica, ecc.).
- Se l'atto di impugnazione è presentato dopo il termine, occorre dimostrare non solo la difficoltà ma l'impossibilità assoluta di impugnare nei termini: in mancanza, il giudice è legittimato a dichiarare l'inammissibilità per tardività.
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