Cassazione Penale, Sentenza n. 43319/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la misura cautelare della custodia in carcere, proponendo due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria sulla partecipazione all'associazione di tipo mafioso/narcotrafficante (capo a), invocando anche la violazione dell'art. 15 cod. pen. per la contestazione contemporanea di associazione finalizzata al narcotraffico e di associazione semplice finalizzata al riciclaggio; si deduce inoltre contraddittorietà su profilo soggettivo e oggettivo (il ricorrente sarebbe stato indicato come dirigente ma poi ritenuto non titolare di ruoli direttivi) e si contesta la valorizzazione delle dichiarazioni del teste Vicari; (2) contestazione delle esigenze cautelari e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, per carenza di indicazioni concrete e attuali sul rischio di recidiva o di pericolo concreto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale di Milano ha ritenuto le censure manifestamente infondate: la difesa non ha compiuto un confronto specifico e critico con i passaggi essenziali della motivazione impugnata e non ha contrastato la valutazione indiziaria relativa al reato fine (capo 9, cessione di un chilogrammo di hashish). Il giudice ha osservato che la misura cautelare si fondava esclusivamente sull'associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990 e sul reato fine, sicché le questioni sollevate riguardo ad altre imputazioni (art. 416 c.p.) risultavano irrilevanti per il provvedimento cautelare. Il Tribunale ha richiamato elementi fattuali ritenuti gravi e specifici: comportamento del ricorrente dopo il posizionamento di telecamere, la cessione di stupefacente descritta al capo 9, il pestaggio di Adamo Vicari avvenuto nell'officina del ricorrente, e il tentativo di recupero crediti post-arresto del principale sodale (Ruggiero). Tali elementi, unitamente alla precedente condotta criminale e alla non remota datazione di azioni rilevanti (fine giugno 2020), sono stati ritenuti idonei a giustificare la custodia in carcere come unica misura adeguata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa, oltre alle pronunce liquidate ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma relativa alla competenza e funzione del Tribunale come giudice del riesame sulle ordinanze cautelari; qui utilizzata per il sindacato dell'ordinanza di conferma della custodia in carcere
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina le fattispecie connesse al traffico di stupefacenti; il provvedimento cautelare è stato motivato e imperniato sulla contestazione dell'associazione finalizzata al narcotraffico prevista da questa disposizione
art. 416 cod. pen.
Riguarda l'associazione semplice; sebbene comparisse nell'imputazione provvisoria, il Tribunale ha ritenuto che tale riferimento non abbia inciso sulla decisione cautelare, che era fondata esclusivamente sull'associazione di tipo narcotrafficante ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990
art. 15 cod. pen.
Citato dalla difesa come presunta violazione per la contestazione contemporanea di distinte ipotesi associative sulla base degli stessi fatti; il Tribunale ha ritenuto la doglianza inconferente nella misura in cui la misura cautelare era ancorata unicamente alla fattispecie di narcotraffico
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in dispositivo per la liquidazione delle spese accessorie; il provvedimento ha disposto la condanna alle spese e la liquidazione nelle forme previste da tale articolo
Massime di principio
- Nei ricorsi avverso misure cautelari è fondamentale il confronto puntuale e specifico con i passaggi motivazionali essenziali: censure generiche o non dirette ai singoli snodi argomentativi rischiano l'inammissibilità.
- Se la misura cautelare è fondata su specifiche imputazioni (es. associazione per narcotraffico e reato fine), le doglianze su altre contestazioni inserite nell'imputazione provvisoria possono risultare irrilevanti se non incidono sulla motivazione effettiva del provvedimento cautelare.
- La contraddittorietà apparente tra valutazioni rese in procedimenti diversi o su diversi indagati non travolge automaticamente la motivazione del giudice del riesame; occorre dimostrare in che modo quella discordanza intacca la credibilità o la fondatezza degli elementi usati per la misura.
- Per superare il giudizio cautelare basato su gravità indiziaria ed esigenze cautelari è necessario fornire elementi di fatto concreti e attuali che rendano inattuali o inconsistente il quadro indiziario (per es. prova di estraneità, alibi, o novità che smentiscono i comportamenti contestati).
- Elementi come la temporalità degli ultimi comportamenti contestati, il ruolo concreto svolto nell'attività illecita, condotte violente o il tentativo di recupero crediti associativi sono frequentemente ritenuti idonei a dimostrare pericolosità e giustificare misure cautelari severe.
- Le dichiarazioni testimoniali, anche se non incriminanti di per sé, possono essere valorizzate insieme ad altri elementi fattuali per consolidare il quadro indiziario; la difesa deve confrontarsi esplicitamente con tali ricostruzioni.
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