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Sentenza

Sentenza n. 4354/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3777/2025 pubbl. il 08/10/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202601180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.500 euro. La sentenza non era stata impugnata ed era divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 13 ottobre 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'amministrazione non aveva dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché le astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto rispettati sia il termine per proporre l'azione di ottemperanza sia i termini del rito camerale, ha accertato la rituale notificazione della sentenza ottemperanda e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'impossibilità di fruire tempestivamente del beneficio è imputabile all'inerzia amministrativa. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere, se necessario, allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata respinta soltanto la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo abilita la parte a procedere nei confronti dell'amministrazione inadempiente secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante la carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato che riconosce un beneficio economico fruibile entro un determinato periodo, il decorso di tale periodo per effetto dell'inerzia dell'amministrazione non estingue l'obbligo di adempimento: se la fruizione in forma originaria non è più possibile, deve essere erogato il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo.
  • L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa come causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo amministrativo incaricato e attribuendogli i poteri necessari per le operazioni contabili e di pagamento richieste dall'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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