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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 30038 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004, riguardanti IRES, IVA, IRAP, interessi e sanzioni, sostenendo l'illegittimità della notificazione, la carenza di potere del sottoscrittore, l'insufficiente motivazione degli avvisi, l'assenza di prova e l'infondatezza delle contestazioni relative a fatture emesse dalla T. Costruzioni S.r.l., ritenute riferite a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. In Cassazione ha inoltre dedotto che la CTR non avrebbe adeguatamente considerato una sentenza penale definitiva di assoluzione del legale rappresentante della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi sei motivi. Ha ritenuto valida la sottoscrizione degli avvisi, ammissibile la motivazione per relationem mediante rinvio al processo verbale di constatazione già conosciuto dalla contribuente e adeguati gli elementi presuntivi circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Tuttavia, ha accolto parzialmente il settimo motivo, rilevando che, per le operazioni soggettivamente inesistenti, la CTR non aveva motivato specificamente sulla consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode fiscale, elemento distinto dalla mera fittizietà del fornitore. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame su tale profilo e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3

    La motivazione dell'avviso di accertamento può rinviare ad altri atti, purché il contribuente possa individuare gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa e possa esercitare pienamente il diritto di difesa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5

    Anche per gli avvisi IVA è ammessa la motivazione per relationem, quando il contenuto essenziale dell'atto richiamato sia conoscibile dal contribuente.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Lo Statuto dei diritti del contribuente consente il rinvio ad altri documenti nella motivazione degli atti tributari, senza necessità di allegazione integrale, purché siano indicati gli elementi necessari e sufficienti per comprendere la pretesa.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    L'obbligo generale di motivazione è rispettato quando l'atto espone, anche mediante rinvio a documenti conosciuti o conoscibili, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

  • Codice civile, art. 2697

    Nelle contestazioni di operazioni inesistenti l'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, a sostegno della frode o dell'inesistenza; una volta raggiunta una prova presuntiva seria, spetta al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni o, per le operazioni soggettivamente inesistenti, la propria diligenza e inconsapevolezza.

  • Codice civile, art. 2700

    Il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata quanto ai fatti compiuti o percepiti direttamente dal pubblico ufficiale, mentre le dichiarazioni riportate e il loro contenuto sostanziale possono essere contestati e valutati dal giudice insieme agli altri elementi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove; è invece ammissibile quando la sentenza ometta di esaminare o motivare adeguatamente un fatto decisivo o violi una norma di diritto.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Il giudice deve valutare le prove ritualmente acquisite secondo il principio del prudente apprezzamento, motivando il percorso logico seguito; la doglianza non consente comunque una nuova valutazione di merito in Cassazione.

  • Costituzione, artt. 3 e 111

    I principi di uguaglianza, contraddittorio e giusto processo impongono una valutazione effettiva e motivata delle difese e delle prove, senza che ciò comporti l'obbligo per il giudice di accogliere ogni elemento prodotto.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem di un avviso tributario è valida se il documento richiamato era già conosciuto dal contribuente oppure se l'avviso ne espone il contenuto essenziale; non è necessaria l'allegazione integrale di ogni verbale.
  • Quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, deve fornire indizi gravi, precisi e concordanti; dopo tale dimostrazione, il contribuente deve provare l'effettiva esecuzione delle operazioni. Fatture, contabilità regolare e pagamenti tracciabili, da soli, non sono sufficienti.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la prova che il fornitore sia una società fittizia o non operativa non basta da sola: occorre anche dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
  • La regolarità formale dei rapporti commerciali non esclude automaticamente la responsabilità fiscale; il contribuente deve documentare controlli e cautele concretamente adottati nella scelta del fornitore.
  • Una sentenza penale di assoluzione non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario, ma deve essere considerata quando contiene accertamenti rilevanti; in particolare, può imporre una motivazione specifica sulla consapevolezza del contribuente.
  • Il processo verbale di constatazione può costituire una base probatoria significativa, soprattutto quando descrive l'assenza di personale, mezzi, acquisti o strutture incompatibili con l'attività dichiarata del fornitore.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove; il ricorso può avere esito favorevole se il giudice di merito omette di esaminare un elemento decisivo o non motiva su un requisito giuridico essenziale.

Testo integrale

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