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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6643/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

L’assicurato aveva chiesto all’INPS la pensione di anzianità con decorrenza dalla domanda amministrativa e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente causati dal ritardo. In subordine, aveva domandato di essere autorizzato a versare volontariamente la contribuzione mancante, con il conseguente computo ai fini pensionistici; in ulteriore subordine, aveva chiesto la rendita prevista dall’art. 13 della L. n. 1338 del 1962 per i contributi omessi e prescritti. La controversia riguardava anche un estratto conto certificativo inviato dall’INPS il 13 settembre 2006, nel quale alcuni periodi risultavano subordinati alla verifica dei redditi. I giudici di merito avevano rigettato la domanda: la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 4 dicembre 2013, aveva confermato che l’estratto non fondava un affidamento tutelabile, anche perché il reddito relativo al 1998 era conoscibile dall’assicurato, e che i contributi di quell’anno, ormai prescritti, non potevano essere versati volontariamente. In cassazione l’assicurato ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 54 della L. n. 88 del 1989, sostenendo che la comunicazione INPS avesse valore certificativo e che la dicitura “reddito da verificare” fosse una riserva generica e priva di efficacia; 2) violazione dell’art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995, censurando che la prescrizione dei contributi fosse posta a suo carico nonostante il ritardo dell’INPS nell’attivarsi; 3) violazione dell’art. 2935 c.c., contestando il rigetto della richiesta di pagamento dei contributi prescritti; 4) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2043 c.c., lamentando la mancata quantificazione di un danno che assumeva essergli stato riconosciuto.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alla decisione impugnata: la Corte d’appello non aveva riconosciuto un danno risarcibile e aveva attribuito rilievo causale alla condotta non diligente dell’assicurato, che aveva fatto affidamento su una comunicazione incompleta riguardo a un dato — il reddito del 1998 — che poteva controllare. Il primo motivo è stato rigettato: la certificazione previdenziale non costituisce il diritto alla prestazione e, nel caso di dati relativi al proprio rapporto contributivo, l’assicurato che ne è parte non può fondare un affidamento tutelabile su eventuali errori dell’ente, poiché quei dati rientrano nella sua diretta conoscibilità. Il secondo motivo è stato rigettato perché il principio che pone sull’ente le conseguenze della mancata riscossione tempestiva dei contributi era stato affermato per una fattispecie diversa, relativa a un lavoratore subordinato terzo rispetto al rapporto contributivo; non si estende al lavoratore autonomo che abbia dato causa all’omissione con il proprio inadempimento. Il terzo motivo è stato rigettato: per i contributi a percentuale del lavoratore autonomo, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e, una volta maturata, la legge esclude che i contributi possano essere versati tardivamente. L’assicurato è stato condannato a rifondere all’INPS le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.200, di cui euro 5.000 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 54 L. n. 88 del 1989

    Reputa, nondimeno, il Collegio che il valore propriamente certificativo delle comunicazioni rese L. n. 88 del 1989, ex art. 54, (che, com’è noto, stabilisce che “è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica” e che “la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”) possa logicamente predicarsi, sia pure ai limitati fini risarcitori di cui dianzi s’è detto, soltanto per le comunicazioni concernenti i dati di fatto della posizione assicurativa che siano state rilasciate ad assicurati che siano terzi rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro rapporto previdenziale, non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo stesso.

    La comunicazione certificativa può rilevare, ai limitati fini risarcitori indicati dalla Corte, quando riguarda dati della posizione assicurativa di un assicurato terzo rispetto al rapporto contributivo; non fonda invece un affidamento tutelabile dell’assicurato che è parte di quel rapporto, poiché i relativi fatti sono nella sua sfera di diretta conoscibilità.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    e che l’ammontare del risarcimento dei danni può essere limitato nell’ipotesi in cui l’assicurato, con il proprio comportamento non diligente, abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1,

    La condotta non diligente dell’assicurato che concorra al verificarsi del danno può comportare la limitazione del risarcimento.

  • art. 2935 c.c.

    Questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva dei contributi a percentuale è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento (Cass. nn. 13463 del 2017, 19640 e 27950 del 2018); e poichè L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, stabilisce che, a far data dal 1.1.1996, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni, non può ammettersi alcuna possibilità di adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.

    In relazione alla censura sull’adempimento dei contributi prescritti, la Corte esclude che possa ammettersi il pagamento tardivo: decorso il termine prescrizionale quinquennale, i contributi obbligatori non possono più essere versati.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995

    Questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva dei contributi a percentuale è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento (Cass. nn. 13463 del 2017, 19640 e 27950 del 2018); e poichè L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, stabilisce che, a far data dal 1.1.1996, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni, non può ammettersi alcuna possibilità di adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.

    I contributi previdenziali obbligatori si prescrivono in cinque anni; per i contributi a percentuale dovuti dal lavoratore autonomo il termine decorre dalla scadenza del pagamento, e il maturare della prescrizione impedisce il versamento tardivo.

  • art. 2116, comma 1, c.c.

    vuoi perchè, in difetto di esplicite norme di legge o di legittima fonte secondaria che eccezionalmente dispongano in senso contrario, il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116, comma 7 non trova applicazione nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale (così, tra le tante, Cass. n. 6340 del 2005), vuoi perchè, più in generale, non è consentito a nessuno di giovarsi delle conseguenze dei propri inadempimenti.

    Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali non si applica al rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, salvo una previsione normativa espressa; il lavoratore autonomo non può avvalersi delle conseguenze del proprio inadempimento contributivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Detto che tale ultimo motivo appare inammissibile per manifesta estraneità al decisum, non avendo la Corte di merito riconosciuto alcun danno in concreto risarcibile per aver attribuito autonoma efficacia causale, rispetto al suo verificarsi, al comportamento non diligente dell’odierno ricorrente, che ha riposto affidamento su una certificazione non completa in ordine ad un dato (i.e., il reddito prodotto nell’anno 1998) che egli stesso era in grado di controllare (cfr. pagg. 6-7 della sentenza impugnata), il primo motivo è infondato.

    La censura di omessa pronuncia o mancata quantificazione non è scrutinabile quando presuppone una statuizione — il riconoscimento di un danno risarcibile — che la sentenza impugnata non ha adottato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.

Massime di principio

  • La certificazione previdenziale prova, fino a querela di falso, i dati in possesso dell’ente e gli accertamenti compiuti, ma non costituisce il diritto alla prestazione, che sorge solo in presenza dei requisiti di legge provati nelle forme ordinarie.
  • Ai limitati fini risarcitori, l’affidamento sul contenuto di una comunicazione certificativa può essere tutelabile per l’assicurato terzo rispetto al rapporto contributivo cui i dati si riferiscono; non lo è per chi è parte di quel rapporto e può conoscere direttamente i fatti relativi alla propria posizione contributiva.
  • Il principio per cui l’ente previdenziale può essere chiamato a sopportare le conseguenze della mancata riscossione tempestiva dei contributi, affermato per il lavoratore subordinato terzo rispetto al rapporto contributivo, non si estende al lavoratore autonomo che abbia causato l’omissione con il proprio inadempimento.
  • Per i contributi previdenziali a percentuale dovuti dal lavoratore autonomo, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento; decorso il termine quinquennale, i contributi non possono essere versati tardivamente.
  • In assenza di una disposizione espressa, l’automatismo delle prestazioni previdenziali non opera nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale; l’assicurato non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamentoPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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