Cassazione Penale, Ordinanza n. 34462/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la decisione del Tribunale di Locri per fatti qualificati come bancarotta societaria fraudolenta patrimoniale e documentale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p. e al principio del tempus commissi delicti, sostenendo in sostanza che la prescrizione dovesse decorrere dal momento delle singole condotte distrattive e non dalla dichiarazione di fallimento. Con il secondo e il terzo motivo ha lamentato violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 544 c.p.p. e ha contestato la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo, deducendo anche un vizio motivazionale. Con il quarto motivo ha denunciato violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in combinato disposto con l'art. 6 CEDU. La difesa ha inoltre depositato memoria chiedendo l'assegnazione della trattazione ad altra sezione e, comunque, l'accoglimento del ricorso, ma tale memoria è stata ritenuta tardiva per mancato rispetto del termine dilatorio di quindici giorni previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, ribadendo che per la bancarotta prefallimentare il termine di prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalle singole condotte distrattive anteriori; nel caso concreto ha indicato la decorrenza al 28 maggio 2013 e ha richiamato la presenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità, con conseguente termine prescrizionale di quindici anni aumentato per gli atti interruttivi. Ha poi escluso l'ammissibilità dei motivi sulla prova e sul dolo perché il vizio relativo al dolo non era stato dedotto in appello e perché non è consentito dedurre come violazione di legge il preteso cattivo governo delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p. o della regola di giudizio dell'art. 533 c.p.p. Ha inoltre qualificato il terzo e il quarto motivo come generici per indeterminatezza, in quanto privi di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, c.p.p.
La memoria difensiva depositata oltre il termine dilatorio di quindici giorni è tardiva e non può essere considerata tempestiva.
art. 157 c.p.
Per la bancarotta prefallimentare il termine di prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla consumazione delle singole condotte distrattive precedenti.
art. 192 c.p.p.
Non è deducibile in cassazione come violazione di legge il preteso malgoverno delle regole di valutazione della prova, non essendo tale inosservanza sanzionata nei termini richiesti dall'art. 606, lett. c), c.p.p.
art. 544 c.p.p.
La censura richiamata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a fondare un motivo ammissibile di ricorso.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione quando richiedono valutazioni di fatto.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Riguarda l'errata applicazione della legge sostanziale e non può essere usata per aggirare i limiti di deducibilità dei vizi processuali.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
La violazione di norme processuali è deducibile solo se la norma è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve essere specifico; la mancanza di indicazione degli elementi posti a base della censura comporta genericità e inammissibilità.
art. 24 Cost.
Richiamato congiuntamente ad altre norme costituzionali e convenzionali, ma la censura è stata dichiarata generica e quindi inammissibile.
art. 111 Cost.
Richiamato congiuntamente ad altre norme costituzionali e convenzionali, ma la censura è stata dichiarata generica e quindi inammissibile.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa a sostegno del motivo sul giusto processo, ma senza specificità sufficiente per il controllo di legittimità.
Massime di principio
- In materia di bancarotta prefallimentare, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dal compimento delle singole condotte distrattive anteriori.
- In cassazione non è consentito introdurre per la prima volta censure di merito o questioni che richiedono valutazioni fattuali non dedotte in appello, specie quando si tratti di elementi che avrebbero dovuto essere specificamente devoluti al giudice di secondo grado.
- Il preteso cattivo governo dell'art. 192 c.p.p. o della regola di giudizio dell'art. 533 c.p.p. non integra di per sé una violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. se non ricorre una delle invalidità espressamente previste dalla norma processuale.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la mera riproposizione di formule o di censure generiche, prive dell'indicazione degli elementi fattuali contestati, comporta inammissibilità.
- La qualificazione del vizio come error in iudicando in iure non consente di eludere i limiti alla deducibilità delle violazioni di norme processuali.
- La tardività della memoria difensiva depositata oltre il termine dilatorio stabilito per il procedimento in cassazione ne impedisce la considerazione ai fini della decisione.
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