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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13087/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art.189, commi 1 e 6, d.lgs. 30/04/1992 n.285 (fatto commesso il 16/11/2012). Il ricorrente denunciava: nullità per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio; illogicità nella quantificazione della pena e della sanzione accessoria; inosservanza dell'art.157 cod.pen. La Corte di Cassazione ha poi valutato se fosse intervenuta la prescrizione del reato

La decisione

La Corte di Cassazione ha escluso l'inammissibilità del ricorso, ma ha rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione. Applicando la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251 e gli artt.157, 160 comma 3 e 161 comma 2 cod.pen., ha ritenuto che il termine massimo prescrizionale per il delitto contestato fosse di sette anni e sei mesi e che tale termine si sia completato successivamente alla sentenza di appello. Non essendo emersa dagli atti una prova di "manifesta innocenza" ai sensi dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen., la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria. Ha inoltre disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Savona ai sensi dell'art.224, comma 3, cds

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, art.189, commi 1 e 6

    Norma incriminatrice contestata (violazione del Codice della Strada). Il fatto ad essa riferito è quello per cui l'imputato era stato condannato

  • Legge 5 dicembre 2005, n.251

    Disciplina richiamata per il calcolo dei termini prescrizionali applicabili ai reati commessi in epoca rilevante. La Corte la considera applicabile al fatto del 16/11/2012 ai fini della determinazione del termine massimo di prescrizione

  • Codice penale, art.157

    Richiamato nella determinazione della durata massima della prescrizione (concetto di termine estintivo da combinare con le altre norme citate)

  • Codice penale, art.160, comma 3

    Usato insieme agli artt.157 e 161 per il calcolo del termine massimo prescrizionale per delitti

  • Codice penale, art.161, comma 2

    Concorre al computo del termine massimo prescrizionale (criteri di maggiore durata per delitti), contribuendo alla determinazione del termine di 7 anni e 6 mesi

  • Codice di procedura penale, art.129, comma 2

    Stabilisce il criterio per la pronuncia di assoluzione per manifesta innocenza: applicabile solo se dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile che il fatto non sussiste, non è stato commesso dall'imputato o non è penalmente rilevante. La Corte ha ritenuto che tale soglia non fosse raggiunta nel caso di specie

  • Codice della strada, art.224, comma 3

    Norma richiamata per l'obbligo di informare il Prefetto competente circa le decisioni che incidono sulla situazione amministrativa relativa alla guida; la Corte ha disposto l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Savona

  • Giurisprudenza: Sez. U., n.35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Precedente citato per precisare il rigoroso requisito della 'manifesta innocenza' che legittima l'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p.: la percezione della non colpevolezza deve emergere dagli atti in modo evidente e non richiedere accertamenti ulteriori

Massime di principio

  • Per calcolare la prescrizione occorre individuare la disciplina normativa applicabile al fatto (anche in relazione a riforme come la legge n.251/2005) e combinare gli artt. rilevanti del codice penale per determinare la durata massima del termine estintivo
  • Se la prescrizione del reato è maturata, la cassazione può annullare la sentenza e dichiarare il reato estinto; ciò comporta l'eliminazione delle sanzioni accessorie implicate dalla condanna
  • L'assoluzione per manifesta innocenza (art.129, comma 2, c.p.p.) è un rimedio eccezionale: richiede che dagli atti emerga l'innocenza in modo assolutamente non contestabile; se tale soglia non è raggiunta, ma la prescrizione è maturata, il rimedio è l'annullamento per estinzione del reato
  • È importante verificare le date decisive: data del fatto, data delle sentenze di primo e secondo grado e termine di prescrizione; la maturazione della prescrizione anche successivamente all'appello può ancora portare all'annullamento in Cassazione
  • Quando il reato estinto per prescrizione comporta effetti amministrativi (es. attinenza alla guida), il giudice può disporre comunicazioni alle autorità amministrative competenti (es. Prefetto) ai sensi delle norme specifiche

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