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Sentenza

Sentenza n. 14/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'ottemperanza - alla sentenza n. 195/2024 del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, pubblicata in data 12 marzo 2024.

Giustizia amministrativa202500350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma in favore della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, notificata al Ministero il 1° settembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma, oltre accessori e spese di lite distratte in favore dei procuratori antistatari. Nonostante la notificazione della pronuncia e il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva provveduto all’integrale pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto la fissazione di un termine per l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito depositando documentazione, tra cui una nota dell’Ufficio scolastico regionale relativa alla predisposizione di una piattaforma digitale per consentire ai beneficiari di richiedere la liquidazione del bonus, senza dimostrare l’avvenuto integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali per la proposizione dell’azione di ottemperanza e ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Potenza. Nel merito, ha accertato che l’inerzia del Ministero integrava violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. L’onere di provare l’integrale adempimento gravava sul debitore pubblico, ma tale prova non era stata fornita. La mera predisposizione di una piattaforma digitale, peraltro successiva al deposito del ricorso, non equivaleva all’effettivo pagamento delle somme dovute e non faceva venir meno l’inottemperanza. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, ponendo a carico del Ministero il compenso commissariale, liquidato in euro 300,00. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Disciplina il termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza, ritenuto rispettato dal Collegio.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Disciplina il rito camerale applicabile al giudizio, il cui termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche agli obblighi derivanti da provvedimenti giudiziari; il termine era decorso inutilmente.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato, fissare un termine per l’adempimento e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che contenga un obbligo di pagamento a carico dell’amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’onere di provare l’integrale adempimento del comando giudiziale grava sull’amministrazione debitrice; in mancanza di tale prova, la persistente inerzia integra inottemperanza.
  • La predisposizione di strumenti amministrativi o informatici finalizzati a consentire la successiva liquidazione delle somme non equivale all’esecuzione del giudicato quando non sia seguito l’effettivo pagamento dovuto.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza comprendono, in modo omnicomprensivo, anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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