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Sentenza

Sentenza n. 1532/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 904/2024 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Milano il 21.02.2024 all’esito del procedimento iscritto al NRG 12116/2023 Lav., non impugnata nei termini e passata in cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202502819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 904/2024, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 904/2024, non impugnata e passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno dei tre anni scolastici indicati, per complessivi € 1.500,00. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre richiesto una maggiorazione a titolo di interessi legali. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto dimostrati l’esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la notificazione al Ministero, rilevando il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l’inottemperanza era stata dedotta dal ricorrente e non era stata contestata dal Ministero, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di rilasciare al ricorrente, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 1.500,00. La richiesta di interessi legali è stata respinta, poiché l’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016 stabilisce il valore nominale del bonus per ciascun anno di servizio e non consente maggiorazioni. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, da attivare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato dichiarato non remunerabile, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell’adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile.

  • art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Indica il bonus della carta del docente al valore nominale per ogni anno di servizio; tale previsione esclude la maggiorazione dell’importo mediante interessi legali.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è stato ritenuto rispettato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione all’amministrazione consente di verificare la sussistenza dei presupposti formali dell’azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inottemperanza dedotta dal ricorrente e non fornisce elementi sull’esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare l’adempimento sulla base dell’inadempimento non contestato, purché l’an e il quantum dell’obbligazione risultino determinati dal titolo esecutivo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di provvedere in luogo dell’amministrazione; quando l’incarico rientra nei doveri istituzionali dell’organo nominato, non è dovuto uno specifico compenso.
  • Se la disciplina del beneficio riconosciuto dal giudicato stabilisce un importo nominale predeterminato per ciascun periodo di riferimento, l’esecuzione deve limitarsi all’accredito dell’importo nominale dovuto e non può comprendere una maggiorazione a titolo di interessi legali in assenza di una base normativa o di una specifica statuizione del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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