Cassazione Penale, Ordinanza n. 02479/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere per il reato di furto per mancanza di querela e rideterminando la pena per i residui reati. I due imputati hanno quindi proposto ricorsi per cassazione deducendo: per uno di essi, l'intervenuta improcedibilità dell'azione penale per decorso del termine biennale di definizione del giudizio di appello; per entrambi, violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, per asserita carenza di indicazione dei criteri adottati; per uno, anche l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante contestata; per l'altro, la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., osservando che tale disciplina non si applica ai fatti commessi anteriormente al 2020, mentre il fatto era del 30 marzo 2018. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte d'appello sulla pena era sufficiente, poiché una specifica e dettagliata esplicitazione dei criteri ex art. 133 c.p. è necessaria solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media, non quando sia determinata in misura media o prossima al minimo. Infine, ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche e sul loro mancato giudizio di prevalenza, essendo motivata in modo coerente e privo di vizi logici. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 344-bis c.p.p.
La disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini del giudizio di impugnazione non è applicabile ai fatti commessi anteriormente al 2020; pertanto, nel caso concreto, non poteva essere invocata per il reato contestato.
art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione della pena possono essere desunti implicitamente dalla scelta del giudice di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, senza necessità di motivazione analitica specifica.
art. 62-bis c.p.
La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nella valutazione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente con gli elementi processuali.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- La disciplina dell'improcedibilità per decorso dei termini del giudizio di impugnazione non può essere applicata ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, quando la normativa transitoria ne escluda l'operatività.
- La motivazione sulla determinazione della pena è adeguata anche in forma sintetica quando la sanzione sia contenuta entro parametri medi o vicini al minimo edittale; una motivazione rafforzata è richiesta solo in caso di scostamento verso il massimo o comunque oltre la media.
- La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche, compreso il loro bilanciamento con eventuali aggravanti, è tipicamente riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se assistita da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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