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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21801/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per il delitto di calunnia. Dal testo emerge che le doglianze erano dirette esclusivamente contro la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove: la difesa chiedeva, in sostanza, una diversa lettura delle fonti probatorie e degli elementi documentali, nonché una rivalutazione delle dichiarazioni rese dall'imputata. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproponessero questioni di merito già esaminate con motivazione completa e coerente dai giudici di appello, non sindacabili in sede di legittimità se la motivazione impugnata non è manifestamente illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano esclusivamente fattuali e miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove, preclusa al giudice di legittimità quando la sentenza impugnata presenta una motivazione non manifestamente illogica e ha esaminato in modo completo il compendio probatorio, anche documentale, confrontandolo con le dichiarazioni dell'imputata. Sono state inoltre richiamate le conseguenti pronunce ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Viene richiamato per le conseguenti statuizioni accessorie derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere proposte censure che richiedano una nuova valutazione del merito o una diversa ponderazione delle prove, se la sentenza impugnata contiene una motivazione completa, coerente e non manifestamente illogica.
  • Quando il giudice di appello abbia esaminato globalmente il compendio probatorio, anche documentale, e abbia dato conto del confronto con le dichiarazioni dell'imputato, la censura che ripropone le medesime contestazioni di merito è inammissibile.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito in assenza di vizi logici decisivi della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCalunnia
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia

Testo integrale

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