Sentenza n. 14512/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro n. 1044/2025 pubblicata il 15 luglio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 7792/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Velletri che aveva riconosciuto il diritto al bonus docente di 500 euro e disposto il pagamento delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e procuratori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Velletri, passata in giudicato e notificata all'amministrazione, con la quale era stato riconosciuto alla docente il diritto all'erogazione di buoni di spesa per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, per complessivi euro 500,00, secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, oltre alla rifusione delle spese legali in favore dei procuratori antistatari. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'amministrazione, anche dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione del giudicato; il giudice ha quindi ritenuto fondata la pretesa dei ricorrenti anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il TAR ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta dei ricorrenti. Non è stata disposta la penalità di mora, ritenendone insussistenti allo stato i presupposti, salva una possibile successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, considerata la reiterata inerzia amministrativa evidenziata dall'elevato numero di controversie analoghe. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori se dovuti, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale è possibile procedere all'esecuzione forzata dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato l'avvenuto decorso.
art. 5 D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015
Individua le modalità di erogazione dei buoni di spesa per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del docente, alle quali il Ministero deve attenersi nell'esecuzione del giudicato.
art. 21-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata a una pubblica amministrazione, riconosce una prestazione determinata e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è decorso, l'interessato può agire in ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta allegato l'inadempimento del debitore pubblico, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o elementi sull'avvenuta esecuzione del giudicato consente di ritenere fondata la pretesa esecutiva, secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificare e imporre l'esecuzione del comando giudiziale.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di infruttuosa scadenza del termine.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente insieme all'ordine di ottemperanza, potendo essere negata quando, allo stato, non risultino sussistenti i relativi presupposti e restando possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inadempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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