Sentenza del 29/01/2018 n. 129 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Estinzione società e mancanza di capacità e soggettività;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'iscrizione a ruolo e la relativa cartella di pagamento sono state dichiarate nulle, poiché emesse nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese e quindi priva di capacità e soggettività. Il principio è coerente con le pronunce delle Sezioni Unite n. 4060, 4061 e 4062 del 2010 e n. 6070 del 2013.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento emessa nei confronti di una società di persone già cancellata dal registro delle imprese. In base alla riforma societaria introdotta dal D. Lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione determina l'estinzione della società e il venir meno della sua capacità e soggettività giuridica. Di conseguenza, una società estinta non può promuovere validamente una causa né può esserne destinataria; gli atti impositivi e della riscossione emessi nei suoi confronti risultano quindi indirizzati a un soggetto non più esistente.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 6 del 2003
La riforma societaria è interpretata nel senso che la cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'estinzione della società, con il conseguente venir meno della sua capacità e soggettività giuridica.
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 2010
Le pronunce sono richiamate quale orientamento conforme al principio secondo cui la società cancellata non è più un soggetto giuridico destinatario di validi atti processuali o impositivi.
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 6070 del 2013
La sentenza conferma gli effetti estintivi della cancellazione della società e la necessità di considerare i rapporti residui secondo le regole applicabili ai soci e agli eventuali successori, non mediante atti intestati alla società ormai estinta.
Massime di principio
- La cancellazione dal registro delle imprese può determinare l'estinzione della società; dopo tale momento, gli atti devono essere notificati ai soggetti eventualmente legittimati, non alla società estinta.
- Un'iscrizione a ruolo o una cartella di pagamento intestata a una società già cancellata può essere contestata per difetto del destinatario e nullità dell'atto.
- Per valutare la validità dell'atto è essenziale verificare la data di cancellazione della società e confrontarla con la data di emissione e notificazione dell'atto.
- L'estinzione della società non implica necessariamente l'estinzione dei debiti: eventuali pretese creditorie possono, ricorrendone i presupposti, essere indirizzate nei confronti di soci, liquidatori o altri soggetti responsabili secondo la disciplina applicabile.
- La regola riguarda gli atti successivi all'estinzione; per gli atti anteriori alla cancellazione occorre valutare separatamente la loro validità e i soggetti correttamente legittimati nel relativo giudizio.
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