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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2484/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 06/07/2022. Per Donato Prisco: (1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per il mancato differimento dell'udienza del 6/7/2022 a fronte del suo legittimo impedimento per positività al Covid-19; (2) censura sulla qualificazione di Prisco come amministratore occulto della fallita Disal s.r.l. (violazione artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fallimentare); (3) vizio di motivazione relativo alla mancata esclusione della circostanza aggravante della commissione di più fatti di bancarotta (art. 219, comma 2, n. 1 legge fall.). Per Aniello Terracciano: (1) vizio di motivazione nella dichiarazione di responsabilità, sostenendo fosse mero prestanome e che le condotte distrattive non sono provate o sono imputabili ad altri; (2) mancata esclusione della circostanza aggravante della commissione di più fatti di bancarotta (art. 219, comma 2, n. 1 legge fall.), sostenendo che le condotte debbano ritenersi uniche e non plurime.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di Prisco non manifestamente infondato e, considerando i profili processuali dedotti, ha instaurato il giudizio di cassazione annullando senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Donato Prisco perché i reati si sono estinti per prescrizione. Sono pertanto assorbite le restanti censure proposte da Prisco. Il ricorso di Aniello Terracciano è stato dichiarato inammissibile per difetto di confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata e per genericità delle censure; la sentenza di merito resta dunque ferme nei suoi effetti nei suoi confronti. Terracciano è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende per manifesta inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    richiamato in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; indicazione di norma emergenziale relativa a modalità processuali straordinarie

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.

    limita l'oggetto del ricorso per cassazione ai motivi tassativamente indicati nel ricorso di appello (controllo dei limiti della impugnazione)

  • art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fallimentare

    riferito alle fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione (n.1) e documentale (n.2); la Corte ha esaminato la qualificazione delle condotte contestate rispetto a tali previsioni

  • art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare

    norma che contempla la circostanza aggravante della commissione di più fatti di bancarotta; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione nei confronti di Terracciano e ha respinto l'eccezione sulla pluralità delle condotte quando non adeguatamente dimostrata

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    norma relativa al procedimento in assenza dell'imputato e alla rappresentanza da parte del difensore; la Corte ha valutato se fosse stata emessa ordinanza che autorizzasse la prosecuzione in assenza dell'imputato e ha ritenuto che tale atto non risultasse, incidendo sulla valutazione del legittimo impedimento di Prisco

  • artt. 157 e 161 cod. proc. pen.

    articoli che trattano dell'interruzione e della decorrenza della prescrizione; la Corte ha calcolato la prescrizione (reati commessi nel 2009) e rilevato l'estinzione per prescrizione al momento della decisione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiamato come norma che regola la pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato; la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per una pronuncia ai sensi di tale articolo e ha quindi annullato per prescrizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente la condanna alle spese del ricorrente e a somme alla Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata nei confronti di Terracciano

Massime di principio

  • Se l'imputato chiede differimento per legittimo impedimento (es. positività al Covid-19) è utile che la volontà di partecipare al processo sia espressa chiaramente: l'assenza reiterata può essere valutata come scelta di estraneità e ridurre la protezione della richiesta, ma l'assenza di specifica ordinanza che disponga la prosecuzione in sua assenza (art. 420-bis) può comunque favorire il ricorso in cassazione
  • In ricorso per cassazione è essenziale confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche o meramente assertive senza specificazione delle parti della motivazione travisate sono spesso dichiarate inammissibili
  • Quando è dedotto un vizio procedurale rilevante (es. mancata valutazione del legittimo impedimento) il giudice di legittimità può annullare la sentenza; se però nel frattempo i reati si sono estinti per prescrizione, l'annullamento può essere pronunciato senza rinvio con dichiarazione dell'estinzione
  • Sulla qualificazione di 'amministratore occulto' o di 'prestanome' la difesa deve fornire elementi probatori specifici e non limitarsi ad affermazioni generiche: il giudice valuta ruolo formale, poteri effettivi e tenuta delle scritture contabili
  • Ai fini della bancarotta documentale, la mera presenza di un bilancio annuale non equivale automaticamente alla tenuta delle scritture obbligatorie ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2; l'assenza o incompletezza delle scritture può integrare il reato se comprovata
  • La circostanza aggravante della commissione di più fatti di bancarotta richiede una chiara delimitazione e prova di pluralità di atti distinti: contestarla richiede argomentazioni e prova specifiche sulla non pluralità o sulla ricorrenza di un unico disegno criminoso
  • Presentare in cassazione motivi che non affrontano nel dettaglio la motivazione di merito espone al rischio di inammissibilità e, in caso di palese infondatezza, alla condanna per spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

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