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Ordinanza

Ordinanza n. 434/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, a. della nota PEC notificata il 25.2.2026, registrata al Prot. 35432 del 26.2.2026 del Comune di Como di trasmissione documenti in parziale riscontro e conseguente parziale diniego implicito all’istanza di accesso agli atti formulata dal Comune di Como Prot. 11626 del 21.1.2026; b. del provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo e revoca della concessione in uso gratuito dell'area in località San Maurizio per il mantenimento del "Faro Voltiano", notificato via PEC il 12.2.2026, registrato al Prot. 27781 del 13.2.2026 del Comune di Como; nonché, per quanto occorra, c. della nota registrata al Prot. n. 222932/2025 del 24.12.2025 del Comune di Como – Prot. 5356/2025 del 23.12.2025 del Comune di Brunate, con la quale è stata data formale comunicazione di avvio del procedimento di revoca/decadenza della concessione in uso gratuito dell’area in località San Maurizio per il mantenimento del "Faro Voltiano"; d. della nota registrata al prot. n. 203182/2025 del 20.11.2025 del Comune di Como, 4832/2025 del 19.11.2025 del Comune di Brunate, con la quale il Comune di Brunate diffida alla sottoscrizione della convenzione per la gestione del Faro Voltiano; e. della nota registrata al prot 19176 del 11.3.2025 del Comune di Como, prot. 49176 del 11.3.2025 del Comune di Brunate, con la quale il Comune di Brunate ha insistito per l’obbligo del Comune di Como di sottoscrivere la nuova convenzione per la gestione del faro da parte di Brunate, precedentemente inviata il 26/10/2023; f. della mail del 23 ottobre 2023 con allegata bozza nuova convenzione; g. di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, anche non conosciuto; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA - dell’inesistenza di un obbligo in capo al Comune di Como di rinnovare la convenzione Racc. 13976/2015 per la gestione del Faro Voltiano sottoscritta dai Comuni di Como e Brunate il 2.2.2015; - dell’inadempimento del Comune di Brunate agli obblighi assunti con la convenzione Racc. 13976/2015 per la gestione del Faro Voltiano e la concessione temporanea Racc. 13906/2014 in uso gratuito al Comune di Como di parte del piazzale in località San Martino per il mantenimento del medesimo del “Faro Voltiano”, rispettivamente sottoscritte il 2.2.2015 ed il 10.2.2014, dai Comuni di Como e Brunate; - del persistente diritto del Comune di Como a godere, sino al 31.12.2033, della concessione temporanea Racc. 13906/2014 del 10.2.2014 di uso gratuito di parte del piazzale in località San Martino per il mantenimento del medesimo del “Faro Voltiano”; - nella denegata ipotesi di opposta nullità della concessione medesima (Racc. 13906/2014 del 10.2.2014) da parte resistente, ex art. 31, comma 4, c.p.a., il diritto del Comune di Como di godere, per la durata massima prevista dalla vigente normativa, dell’occupazione gratuita dell’area sul quale insiste il “Faro Voltiano”, monumento di proprietà del medesimo Comune di Como, in forza delle pattuizioni tra Comune di Brunate, I.G.N.I., Prefettura di Como e Comune di Como negli anni 1927-1931, come recepite nel verbale di Consegna del Faro al Comune di Como del 18.6.1931 e/o, in ogni caso, dell’esenzione prevista all’art. 4, comma 1, del regolamento Cosap del Comune di Brunate e/o dall’art. 49, lettera a), del D.lgs. n. 507 del 1993 e/o dell’art. 1, comma 833, lett. a), della L. 160/2019 e ss.mm.ii., in quanto occupazione realizzata direttamente da Ente pubblico per finalità di cultura; E PER LA CONDANNA DEL COMUNE DI BRUNATE - all’adempimento degli obblighi assunti con la concessione temporanea Racc. 13906/2014 in uso gratuito al Comune di Como di parte del piazzale in località San Martino per il mantenimento del medesimo del “Faro Voltiano” sottoscritta il 10.2.2014, garantendo il persistente diritto del Comune di Como a goderne sino alla naturale scadenza fissata al 31.12.2033; - nella denegata ipotesi di opposta nullità della concessione medesima (Racc. 13906/2014 del 10.2.2014) da parte resistente, ex art. 31, comma 4, c.p.a., a concedere al Comune di Como, per la durata massima prevista dalla vigente normativa, l’occupazione gratuita dell’area sul quale insiste il “Faro Voltiano”, monumento di proprietà del Comune di Como, in forza delle pattuizioni tra Comune di Brunate, I.G.N.I., Prefettura di Como e Comune di Como negli anni 1927-1931, come recepite nel verbale di Consegna del Faro al Comune di Como del 18.6.1931 e/o, in ogni caso, dell’esenzione prevista all’art. 4, comma 1, del regolamento Cosap del Comune di Brunate e/o dall’art. 49, lettera a), del D.lgs. n. 507 del 1993 e/o dell’art. 1, comma 833, lett. a), della L. 160/2019 e ss.mm.ii., in quanto occupazione realizzata direttamente da Ente pubblico per finalità di cultura; - alla restituzione del Faro Voltiano al legittimo proprietario Comune di Como, onde consentirgli l’esecuzione degli interventi necessari per la riapertura al pubblico in vista del bicentenario della morte di Alessandro Volta; - all’ostensione integrale e/o ad esibire, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., i documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti formulata dal Comune di Como Prot. 11626 del 21.1.2026, entro un termine non superiore, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità; Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, anche per il tramite di eventuali motivi aggiunti, e di ulteriormente produrre nonché di proporre, anche in altro giudizio, istanza risarcitoria ex art. 36 c.p.a. e/o di ripetizione/rimborso della parte degli utili di spettanza del Comune di Como nonché di quelli illegittimamente percepiti dal Comune di Brunate, anche per il periodo di protratta gestione (dal 2.2.2015 sino alla Pasqua del 2024).

Giustizia amministrativa202601136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di chiusura del procedimento e revoca della concessione in uso gratuito dell’area destinata al mantenimento del Faro Voltiano, oltre ad atti connessi e parziale diniego di accesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune concessionario)

La controversia

Il Comune di Como ha impugnato la revoca della concessione in uso gratuito di un’area sita nel Comune di Brunate, destinata al mantenimento del Faro Voltiano, chiedendo anche l’accertamento dell’inesistenza di un obbligo di rinnovo della convenzione di gestione, dell’inadempimento del Comune di Brunate agli obblighi convenzionali, del diritto di Como a utilizzare l’area sino al 31 dicembre 2033 e, in subordine, del diritto all’occupazione gratuita dell’area sulla base di precedenti pattuizioni e delle esenzioni previste dalla normativa sul canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. È stata inoltre proposta domanda di condanna all’adempimento della concessione, alla restituzione del Faro Voltiano e all’ostensione integrale dei documenti richiesti con istanza di accesso. In sede cautelare, il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, che dagli atti concessori non risulterebbe una connessione funzionale inscindibile tra la concessione del suolo e la convenzione di gestione e che la convenzione di gestione, stipulata entro il termine previsto, aveva durata quinquennale senza rinnovo tacito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, a una sommaria delibazione cautelare, il fumus boni iuris in relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso. In particolare, dagli artt. 5 e 6 dell’atto di concessione del 12 febbraio 2014 non sembra emergere una connessione funzionale inscindibile tra concessione del suolo e atto di gestione: era prevista soltanto la stipula dell’atto di gestione entro sei mesi, a pena di nullità della concessione. Poiché i Comuni hanno stipulato la convenzione entro tale termine, prevedendone una durata quinquennale e senza rinnovo tacito, la mancata sottoscrizione di una nuova convenzione alla scadenza non appare integrare un inadempimento degli accordi né giustificare, allo stato, la revoca della concessione. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto necessario mantenere integra la situazione controversa, considerando l’esigenza di rendere nuovamente fruibile il monumento in vista del bicentenario della morte di Alessandro Volta, previsto per il 5 marzo 2027. È stata quindi sospesa l’efficacia del provvedimento di revoca e fissata l’udienza pubblica per il merito al 13 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda cautelare sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato.

  • artt. 5 e 6 dell’atto di concessione del 12 febbraio 2014

    Prevedono la stipula dell’atto di gestione entro sei mesi dalla concessione, a pena di nullità della concessione; il TAR ha ritenuto che non stabiliscano una connessione funzionale inscindibile tra concessione del suolo e gestione né un rinnovo tacito della convenzione quinquennale.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Richiamato nella domanda di ostensione integrale dei documenti richiesti con l’istanza di accesso; l’ordinanza cautelare non decide tale domanda nel merito.

  • art. 31, comma 4, c.p.a.

    Richiamato nelle domande subordinate di accertamento e condanna connesse alla prospettata nullità della concessione; la pronuncia cautelare non definisce tali questioni.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia di un provvedimento quando, a una sommaria delibazione, gli atti convenzionali non sembrano collegare in modo inscindibile la concessione del bene pubblico alla successiva convenzione di gestione e risulta che quest’ultima sia stata validamente stipulata entro il termine previsto.
  • La previsione convenzionale della stipula di un atto di gestione entro un termine determinato non implica, in assenza di una specifica clausola, né il rinnovo tacito della convenzione né la perpetua connessione funzionale tra concessione del bene e rapporto di gestione.
  • La mancata stipula di una nuova convenzione di gestione alla scadenza di una convenzione quinquennale priva di rinnovo tacito non integra, di per sé, un inadempimento degli accordi precedenti, quando l’obbligo di stipula iniziale sia stato tempestivamente adempiuto.
  • Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nell’esigenza di preservare l’utilizzabilità e la fruibilità di un bene monumentale in vista di una imminente ricorrenza di particolare rilevanza pubblica, mantenendo integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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