Sentenza n. 222/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza di ripristino opere abusive n. 16 del 6.06.2022, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Manutenzioni, notificata ai ricorrenti a mezzo messo notificatore in data 14.06.2022, con la quale il Comune di Manerba ordinava il ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione di opere “abusive”; - della nota 8.08.2022, ed in pari data pervenuta a mezzo pec, con la quale il predetto Responsabile, in risposta all’istanza di annullamento in autotutela presentata il 13.07.2022 dai ricorrenti in proprio (n. prot. 11805), nonché alla luce dei quesiti e considerazioni tecniche a firma Arch. Toselli del 26.07.2022 (n. prot. 12512) comunicava di non ritenere opportuno procedere all’annullamento in autotutela e, testualmente, di rimanere “in attesa della presentazione delle relative pratiche per l’esecuzione degli adeguamenti, così come peraltro anticipate”; - della successiva nota 31.08.2022 con la quale lo stesso Responsabile, in riferimento al Permesso di Costruire presentato dai ricorrenti in data 11.08.2022 inerente opere di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una parete a delimitazione della caldaia situata all’interno dell’autorimessa esistente, comunicava di sospendere la pratica “fino alla definizione della procedura di cui all’ordinanza n. 16 del 6.06.2022”; - nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque eventualmente connesso, anche se non conosciuto dagli odierni ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ripristino di opere ritenute abusive, diniego di annullamento in autotutela e sospensione della pratica edilizia relativa all'adeguamento della caldaia
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi, il diniego dell'istanza di annullamento in autotutela e la successiva sospensione della pratica edilizia, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. La vicenda traeva origine da un sopralluogo comunale, svolto a seguito dell'esposto di un confinante, nel quale erano state rilevate l'assenza di titoli autorizzativi per gli immobili, un locale esterno con copertura in cemento-amianto insistente anche sulla pubblica via e l'installazione di una caldaia nell'autorimessa in asserito contrasto con la normativa antincendio e tecnica. I ricorrenti avevano sostenuto, tra l'altro, che gli immobili erano stati acquistati nello stato attuale e che i fabbricati preesistevano al 1967, producendo dichiarazioni sostitutive, nonché avevano prospettato interventi di adeguamento della caldaia e di bonifica della copertura in amianto.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha adottato, in data 16 gennaio 2026, un provvedimento di revoca del provvedimento impugnato. I ricorrenti hanno quindi dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Il TAR, rilevato che l'amministrazione aveva revocato in corso di causa l'atto oggetto della controversia, ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La revoca in corso di causa del provvedimento amministrativo impugnato, quando elimina l'oggetto sostanziale della controversia, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dalla revoca dell'atto impugnato, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione per giusti motivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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