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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15197/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un verbale di accertamento per violazione dell'art. 176, comma 1, lett. a), C.d.S., perché aveva effettuato un'inversione di marcia in autostrada, sulla bretella Ivrea-Santhià, attraversando lo spartitraffico centrale. In primo grado l'opposizione era stata accolta, con annullamento del verbale per errore scusabile ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981, ritenuto ingenerato dall'assenza di uno spartitraffico invalicabile, dalla totale assenza di traffico e dall'ampia visibilità. In appello, invece, la decisione era stata riformata integralmente: il tribunale aveva escluso che tali condizioni escludessero la colpa, rilevando che la manovra era stata compiuta in autostrada e che il conducente non poteva confidare di essere fuori dall'autostrada. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 346 c.p.c., sostenendo che la liceità della manovra fosse ancora controversa in appello e che bastasse la riproposizione delle questioni già sollevate; con un secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 176 C.d.S. e 3 L. 689/1981, sostenendo che l'assenza di barriere invalicabili, l'assenza di traffico e le condizioni di sicurezza avessero ingenerato un errore scusabile e comunque rendessero lecita la manovra.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione sulla liceità oggettiva della manovra era stata già decisa espressamente in primo grado e, essendo il ricorrente vittorioso nel risultato, avrebbe dovuto proporre appello incidentale per rimetterla in discussione; la semplice riproposizione ex art. 346 c.p.c. non era sufficiente. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il tribunale aveva logicamente escluso ogni affidamento scusabile: il conducente sapeva di non aver superato la barriera autostradale, la manovra era oggettivamente vietata e le condizioni di sicurezza, l'assenza di traffico e la configurazione del tratto stradale non potevano rendere lecita una inversione di marcia vietata. È stato inoltre ribadito che la buona fede nell'illecito amministrativo opera solo se esistono elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità e se il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per uniformarsi al precetto. Nulla sulle spese per mancata difesa della Prefettura; è stata disposta la declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 176, comma 1, lett. a), C.d.S.

    vieta la manovra di inversione di marcia in autostrada; la condotta è illecita in modo oggettivo e non può essere resa lecita dalle sole condizioni di sicurezza del tratto stradale.

  • art. 346 c.p.c.

    la mera riproposizione delle questioni assorbite o respinte non consente di rimettere in discussione in appello un capo della decisione già sfavorevole; quando la parte è vittoriosa nel risultato ma soccombente su un punto decisivo, occorre impugnazione incidentale.

  • art. 3 L. 689/1981

    la colpa nell'illecito amministrativo è esclusa solo in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare un convincimento di liceità e se il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto.

  • art. 154 C.d.S.

    le regole di cautela per l'inversione di marcia non possono operare quando la manovra è oggetto di un divieto assoluto.

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come base per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando una questione di merito è stata espressamente o inequivocamente decisa in primo grado in senso sfavorevole alla parte che ha però vinto nel risultato, la sua devoluzione al giudice di appello richiede impugnazione incidentale; la sola riproposizione ex art. 346 c.p.c. non basta.
  • La buona fede quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa richiede elementi positivi concreti idonei a far credere lecita la condotta e la prova che l'autore abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi alla norma violata.
  • Le condizioni esterne favorevoli, come assenza di traffico o buona visibilità, non elidono di per sé la colpa quando la condotta sia colpita da un divieto assoluto previsto dal Codice della strada.
  • L'eventuale errore scusabile non è configurabile se il trasgressore era consapevole delle circostanze che rendevano evidente il divieto, come il mancato superamento di una barriera autostradale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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