Sentenza n. 1843/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione sul procedimento avviato a seguito dei preavvisi di revoca, datati 30 giugno 2025, di tre nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in favore dei cittadini -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con nomina, in caso di inosservanza, di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sul procedimento avviato con i preavvisi di revoca del 30 giugno 2025 di tre nulla osta al lavoro subordinato rilasciati il 7 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il titolare di un’impresa individuale edile ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio della Prefettura-Sportello Unico per l’Immigrazione sul procedimento di revoca di tre nulla osta al lavoro subordinato. I preavvisi di revoca del 30 giugno 2025 erano fondati sul parere sfavorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva ritenuto insufficiente la capacità economica dell’impresa considerando i redditi dichiarati, i debiti fiscali, il numero dei dipendenti già in forza e le precedenti istanze di nulla osta accolte. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 30-bis d.P.R. 394/1999, dei criteri dell’art. 9 d.m. 27 maggio 2020 e della circolare INL n. 3/2022, sostenendo che la valutazione economica si basasse su presupposti non attuali, poiché quattro lavoratori precedentemente assunti avevano cessato il rapporto per dimissioni volontarie. Rappresentava di avere presentato osservazioni e documentazione integrativa il 4 luglio 2025, sollecitato la definizione del procedimento e notificato una diffida il 13 aprile 2026, rimasta senza riscontro. Due destinatari di nulla osta sono intervenuti ad adiuvandum. Il Ministero eccepiva l’inammissibilità del ricorso cumulativo e ne contestava la fondatezza.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la Prefettura ha confermato i nulla osta per i lavoratori stranieri entrati in Italia, mentre non ha confermato quello relativo al lavoratore che non era mai entrato in Italia. Il Tribunale ha ritenuto la conferma dei nulla osta oggetto della pretesa azionata integralmente satisfattiva e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo: i tre procedimenti, avviati contestualmente per nulla osta rilasciati nella stessa data e relativi ad assunzioni presso la medesima impresa, erano accomunati da una valutazione della capacità economica del datore di lavoro e risultavano connessi sul piano sostanziale e istruttorio. La successiva diversità degli esiti istruttori non eliminava tale connessione. Non è stata decisa nel merito la contestazione sostanziale della valutazione economica, essendo intervenuta la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo la soccombenza virtuale, poiché la conferma è intervenuta soltanto dopo il ricorso: € 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il ricorrente, titolare dell’omonima impresa individuale operante nel settore edile, con ricorso notificato in data 18 maggio 2026 e depositato il successivo 19 maggio, ha adìto questo Tribunale ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione sul procedimento avviato a seguito dei preavvisi di revoca, datati 30 giugno 2025, di tre nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in favore dei cittadini -OMISSIS- -OMISSIS- e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta con compiti sostitutivi.
Le disposizioni sono richiamate quale base dell’azione contro il silenzio e della richiesta di accertamento dell’obbligo di provvedere e di nomina di un commissario ad acta. La sentenza non esamina tali presupposti nel merito, poiché la pretesa è stata soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La conferma - successivamente alla proposizione del ricorso - dei nulla osta richiesti dal ricorrente per conto dei lavoratori stranieri entrati in Italia presenta carattere integralmente satisfattivo della pretesa azionata in giudizio e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
La sopravvenuta adozione di un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa azionata determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Il ricorso cumulativo è ammissibile quando le domande, pur riferite a distinti procedimenti, presentano una connessione oggettiva, procedimentale o funzionale qualificata; non bastano la mera comunanza delle parti o l’identità delle questioni giuridiche.
- La connessione tra procedimenti relativi a più atti non viene meno per il solo fatto che l’istruttoria conduca successivamente a esiti differenti, quando i procedimenti siano stati avviati contestualmente e si fondino su una valutazione comune riferita al medesimo soggetto e a presupposti sostanzialmente e istruttoriamente collegati.
- La sopravvenuta adozione di provvedimenti che soddisfano integralmente la pretesa azionata comporta la cessazione della materia del contendere; se il soddisfacimento interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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