Cassazione Civile, Ordinanza n. 11226/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
Una cooperativa sociale accreditata con il Servizio sanitario nazionale aveva chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la condanna dell'ASL e della Regione al pagamento di somme per l'aggiornamento tariffario delle prestazioni rese negli anni 2006-2008, deducendo il diritto all'applicazione degli adeguamenti previsti da provvedimenti del Commissario ad acta nominato per il rientro dal disavanzo sanitario campano, ovvero, in subordine, il risarcimento del danno o l'equo compenso. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva accolto il gravame della struttura, riconoscendo il credito e condannando l'ASL al pagamento di una somma inferiore a quella domandata, applicando le tariffe del decreto commissariale sopravvenuto n. 154/2014 e ritenendo che ciò non integrasse mutatio libelli. L'ASL ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992, sostenendo che, venuto meno il decreto n. 1/2009 richiamato in domanda, la pretesa non poteva essere fondata sul diverso decreto n. 154/2014 e che, in assenza di automatismo tariffario, la struttura avrebbe avuto solo un interesse legittimo; (2) violazione del divieto di mutatio libelli, del principio tempus regit actum, dell'irretroattività e dello ius superveniens, assumendo che la domanda in appello fosse nuova perché ancorata al decreto 154/2014 e a un diverso petitum/causa petendi; (3) violazione degli artt. 8-quinquies e ss. d.lgs. n. 502/1992 per mancato rispetto dei tetti di spesa, lamentando che l'adeguamento tariffario avrebbe comunque comportato il superamento dei limiti di spesa. Il Commissario ad acta ha proposto ricorso incidentale condizionato, con due motivi: (1) violazione dell'art. 346 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di difetto di giurisdizione poteva essere riproposta senza appello incidentale; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata sulla regressione tariffaria solo per l'anno 2008, mentre la domanda riguardava annualità diverse. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che il primo e il secondo motivo dell'ASL fossero inammissibili perché la Corte d'appello si era conformata alla giurisprudenza consolidata: il richiamo al decreto sopravvenuto aveva inciso solo sulla quantificazione del credito, senza mutare i fatti costitutivi, il petitum o la causa petendi, né comprimere il diritto di difesa; inoltre la questione dei tetti di spesa era censurata in modo generico e privo di specifica dimostrazione nei gradi di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché la ricorrente non aveva indicato di aver provato nel merito il superamento dei tetti di spesa, che costituisce fatto impeditivo a suo carico. Il ricorso incidentale è stato a sua volta ritenuto inammissibile: quanto alla giurisdizione, perché la relativa questione era coperta da giudicato interno e non poteva essere solo riproposta ex art. 346 c.p.c.; quanto alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la censura investiva in realtà la valutazione delle prove e, comunque, la Corte d'appello aveva fatto riferimento alle annualità 2006-2008 in sede di liquidazione. La Corte ha quindi condannato l'ASL e il Commissario ad acta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della cooperativa resistente, con ulteriore contributo unificato a carico dell'ASL.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell'ASL sia il ricorso incidentale condizionato del Commissario ad acta. Ha confermato, dunque, la decisione di merito favorevole alla struttura accreditata, con condanna dell'ASL al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato; ha altresì condannato il Commissario ad acta alle spese in favore della resistente. La decisione si fonda, per il ricorso principale, sulla conformità della sentenza impugnata ai principi già affermati dalla giurisprudenza in tema di mutatio libelli, ius superveniens e onere di allegazione/prova dei tetti di spesa; per il ricorso incidentale, sul giudicato interno sulla giurisdizione e sull'inammissibilità di censure che mirano in realtà a riesaminare il merito probatorio.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Norma processuale utilizzata dalla struttura sanitaria per introdurre il giudizio di primo grado con rito sommario di cognizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione dei motivi di violazione di legge addotti nel ricorso principale e incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di deduzione dei motivi relativi a errori processuali, tra cui la violazione dell'art. 346 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando la decisione impugnata si è conformata alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992
È invocato dall'ASL per negare il diritto all'aggiornamento tariffario; la Corte ritiene però che la censura non scalfisca la ratio della decisione impugnata.
artt. 8-quinquies e ss. d.lgs. n. 502/1992
Richiamati per sostenere l'operatività dei tetti di spesa, ma la censura è dichiarata inammissibile per genericità e difetto di specificità.
art. 345 c.p.c.
La Corte ribadisce che non vi è mutatio libelli quando in appello si incide solo sulla quantificazione del petitum senza mutare i fatti costitutivi.
art. 346 c.p.c.
Non consente alla parte soccombente su una questione decisa espressamente in primo grado di limitarsi alla sua riproposizione in appello per evitarne il giudicato interno.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice si limita a una diversa valutazione del materiale istruttorio e la decisione resta entro il perimetro della domanda.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il contributo unificato dovuto nel processo civile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Massime di principio
- In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate, la sopravvenienza di un nuovo provvedimento tariffario non integra mutatio libelli se la domanda originaria aveva già come fatto costitutivo il diritto all'aggiornamento delle tariffe e il richiamo al nuovo atto incide solo sulla quantificazione del credito.
- In appello non c'è domanda nuova quando la parte si limita ad adeguare il petitum ai fatti sopravvenuti o al provvedimento amministrativo sopravvenuto, senza modificare i fatti costitutivi del diritto azionato né introdurre un nuovo tema di indagine.
- La censura relativa ai tetti di spesa nelle prestazioni sanitarie accreditate è inammissibile se il ricorrente non allega e prova specificamente di aver dedotto e dimostrato nei gradi di merito il superamento di tali limiti, poiché si tratta di fatto impeditivo a suo carico.
- La questione di giurisdizione, se decisa espressamente o implicitamente con la pronuncia di primo grado sul merito e non tempestivamente impugnata, forma giudicato interno e non può essere utilmente riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. da chi è risultato vittorioso nel merito.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice resta nel perimetro della domanda e si limita a valutare diversamente i dati istruttori ai fini della quantificazione della pretesa.
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