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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04183/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta da una medico specializzata in chirurgia generale, che aveva conseguito la specializzazione nel 1996 presso l'Università di Messina. La professionista chiedeva la condanna dello Stato, dell'università e della Regione siciliana al risarcimento del danno asseritamente derivante dal tardivo adempimento, da parte del legislatore italiano, dell'obbligo europeo di garantire ai medici specializzandi un adeguato trattamento economico. La ricorrente in fatto aveva percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, ma sosteneva di avere diritto al trattamento economico più favorevole introdotto dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, poi differito quanto alla sua operatività. Il Tribunale respingeva la domanda; la Corte d'appello di Messina, in riforma parziale, riteneva sussistente la responsabilità dello Stato e condannava il Ministero al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto dovuto secondo i D.P.C.M. del 2007, con interessi. Il Ministero ricorreva per cassazione denunciando violazione di norme interne e comunitarie, sostenendo che il d.lgs. n. 257 del 1991 aveva già integrato l'adempimento degli obblighi europei e che il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 non costituiva il primo recepimento utile ma una scelta discrezionale del legislatore nazionale, applicabile solo dall'anno accademico 2006/2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, aderendo al principio già affermato in numerosi precedenti analoghi: il recepimento delle direttive comunitarie in materia di adeguata remunerazione dei medici specializzandi era già avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991, che aveva introdotto la borsa di studio annuale; il d.lgs. n. 368 del 1999 non rappresentava il primo adempimento degli obblighi europei, ma una successiva riorganizzazione dell'ordinamento delle scuole di specializzazione e del relativo rapporto di formazione, applicabile solo dall'anno accademico 2006/2007. La Corte ha quindi escluso il diritto al risarcimento fondato sul preteso tardivo recepimento e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda della medico specializzata. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo per la peculiarità dell'esito nei gradi di merito e dato atto dell'assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stata invocata come norma processuale di censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato tra le norme che si assumono violate in tema di successione e recepimento delle fonti

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    richiamato nel quadro della disciplina della borsa di studio per medici specializzandi

  • artt. 37, 39, 41, 46 d.lgs. n. 257 del 1991

    richiamati per contestare la lettura della disciplina economica delle scuole di specializzazione

  • art. 8 d.lgs. n. 517 del 1999

    richiamato tra le disposizioni invocate dal ricorrente

  • art. 1, comma 300, L. n. 266 del 2006

    interpretato come norma che differisce l'applicazione delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368 del 1999 all'anno accademico 2006/2007

  • artt. 5 e 189, comma 3, Trattato CEE

    richiamati per il rapporto tra obblighi comunitari e recepimento interno

  • Direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362

    richiamate come fonti europee sull'adeguata remunerazione degli specializzandi

  • artt. 13 e 16 Direttiva n. 82/76 CEE

    richiamati come parte del quadro comunitario invocato

  • art. 1, comma 1, Direttiva n. 93/16

    considerata dalla Corte come testo compilativo e non innovativo, che recepisce direttive precedenti senza modificare la disciplina della remunerazione

  • art. 7 d.l. n. 384 del 1992 convertito in L. n. 438 del 1992

    richiamato nel novero delle norme interne rilevanti

  • art. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993

    richiamato nel novero delle norme interne rilevanti

  • art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995

    richiamato nel novero delle norme interne rilevanti

  • art. 32, comma 12, L. n. 449 del 1997

    richiamato nel novero delle norme interne rilevanti

  • art. 22 L. n. 488 del 1999

    richiamato nel novero delle norme interne rilevanti

  • art. 36 L. n. 289 del 2002

    richiamato nel novero delle norme interne rilevanti

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità della produzione documentale in cassazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Il risarcimento del danno per tardivo recepimento di direttive europee in materia di remunerazione dei medici specializzandi non può essere riconosciuto se l'ordinamento interno aveva già dato attuazione all'obbligo comunitario con una disciplina precedente che prevedeva una borsa di studio annuale.
  • Il d.lgs. n. 368 del 1999, che ha introdotto un nuovo contratto di formazione specialistica e un diverso meccanismo economico, non costituisce il primo recepimento delle direttive sulla remunerazione degli specializzandi, ma una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale.
  • La direttiva 93/16/CEE, essendo di coordinamento e compilazione, non ha innovato la disciplina della misura della remunerazione spettante agli specializzandi rispetto alle direttive precedenti.
  • Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007 continua ad applicarsi la disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale sia sotto quello economico.
  • In cassazione non possono essere valorizzate, ai fini del giudizio in corso, sentenze favorevoli a soggetti diversi, perché decisioni relative a diritti autonomi non fanno stato tra parti diverse e non configurano un vincolo esterno rilevante nel processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileResponsabilità civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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