Sentenza n. 7800/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento richiesta di annullamento dei seguenti atti: del decreto del Direttore della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14.12.2022; nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022; • nota del 13.12.2022 a riscontro delle istanze di accesso presentate dalle aziende fornitrici di dispositivi medici interessate; • provvedimenti dei Direttori generali e dei Commissari Straordinarie delle Aziende del SSR di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento: - Decreti n. 634/2019 e n. 696/2019 dell'Azienda Universitaria Integrata di Trieste; - Decreto n. 692/2019 dell'Azienda Universitaria Integrata di Udine; - Nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Universitaria Integrata di Udine; - Decreto n. 441/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2; - Decreto n. 187/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3; - Decreto n. 145/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5; - Decreto n. 376/2019 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); - Decreti n. 149/2019, 130/2019, 101/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); - Nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.8.2019 e nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.9.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); - nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 e nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; • bilanci delle Aziende sanitarie delle Regione Friuli Venezia Giulia e del servizio sanitario regionale per gli anni di riferimento; • nota prot. GRFV-GEN-2022-0287466-P dd. 2/12/2022, citata nel decreto 29985/2022 (ma non conosciuta); • nota prot. GRFV-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, citata nel decreto 29985/2022 (ma non conosciuta); • nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022, citata nel decreto 29985/2022 (ma non conosciuta); • Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; • Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di determinazione dell'importo dovuto a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il decreto del Direttore della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con cui era stato determinato il contributo di ripiano a suo carico per il superamento del tetto di spesa regionale relativo ai dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Erano stati contestati anche gli atti endoprocedimentali, i provvedimenti di validazione e certificazione del fatturato delle aziende sanitarie, i bilanci del servizio sanitario regionale, gli atti ministeriali di certificazione e le linee guida, nonché gli atti generali e le circolari richiamati nel decreto. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà di pagamento in misura ridotta e di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure rivolte al decreto regionale e agli atti presupposti. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, la cessazione della materia del contendere conseguente al pagamento ridotto avrebbe richiesto la comunicazione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali; tale prova non risultava acquisita agli atti. Tuttavia, la dichiarazione univoca della ricorrente circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento imponeva di prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse. In applicazione del principio della domanda e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025
la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo dovuto pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali
In presenza del pagamento in misura ridotta, la cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione e la prova dei provvedimenti regionali di accertamento del pagamento secondo le modalità previste dalla norma.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, prima della decisione, viene meno l'interesse concreto e attuale della parte ricorrente alla pronuncia richiesta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato
La disposizione è richiamata quale base dello svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria nella quale la causa è stata posta in decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione univoca del ricorrente, resa prima della decisione, circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento preclude l'esame del merito e comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio della domanda implica che il processo amministrativo rimane nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; il giudice non può decidere nel merito quando il ricorrente non conserva più un interesse concreto e attuale alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla base del solo pagamento in misura ridotta quando manchi la prova dei provvedimenti regionali di accertamento del pagamento secondo le modalità richieste dalla disciplina applicabile; in tale situazione, ove sia stata dichiarata la perdita di interesse, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
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