Cassazione Civile, Ordinanza n. 25702/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La committente aveva commissionato a una società la fornitura, la progettazione e l’installazione di un impianto di climatizzazione nei locali di una sala cinematografica in fase di completamento. L’installazione era terminata nella prima metà di luglio 2003 e l’impianto fu utilizzato per la prima volta il 3 agosto 2003, in occasione dell’inaugurazione. Per il saldo del corrispettivo l’appaltatrice ottenne il decreto ingiuntivo n. 632 del 7 aprile 2006; la committente vi si oppose, deducendo l’inadempimento e gravi vizi dell’opera e chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto, la restituzione dell’acconto di 30.000 euro e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Pescara, con sentenza non definitiva n. 676 del 2015, accolse l’opposizione, dichiarò risolto il contratto e dispose la restituzione dell’acconto; la successiva domanda risarcitoria fu esclusa con sentenza definitiva non impugnata. In appello, la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 268/2021 depositata il 19 febbraio 2021, riformò la decisione: qualificato il rapporto come appalto, ritenne che l’uso dell’impianto all’inaugurazione, dopo oltre quindici giorni dal completamento, integrasse accettazione tacita senza riserve ai sensi dell’art. 1665 c.c., con conseguente esclusione della garanzia per i vizi ai sensi dell’art. 1667 c.c.; rigettò quindi l’opposizione e le domande riconvenzionali e condannò la committente a restituire 40.567,81 euro e a pagare le spese dei due gradi di merito. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la committente denunciò l’omesso esame del fatto decisivo che, nel periodo tra la consegna e il primo utilizzo, l’impianto non poteva essere verificato o collaudato perché mancavano l’alimentazione elettrica, i controsoffitti e altre opere, circostanza risultante dalla dichiarazione resa in interrogatorio formale dal legale rappresentante dell’appaltatrice; dedusse inoltre che i vizi erano stati denunciati al primo utilizzo. Con il secondo motivo lamentò la violazione della prova legale costituita dalla confessione contenuta in quella dichiarazione. Con il terzo denunciò la violazione del regime di verifica degli impianti previsto dalla legge n. 46 del 1990. I tre motivi investivano il capo relativo all’accettazione tacita; la qualificazione del contratto come appalto non era contestata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto decisivo, e non esaminato dalla Corte d’appello, il fatto che fino al primo utilizzo l’impianto non fosse collaudabile per la mancanza dell’alimentazione elettrica e di altre opere e che i vizi fossero stati denunciati proprio in occasione della prima accensione. La consegna materiale non coincide con l’accettazione: quest’ultima richiede una manifestazione di gradimento, anche per fatti concludenti, e presuppone che il committente sia stato posto in condizione di verificare l’opera. L’uso inaugurale e la mancata contestazione nel periodo precedente non potevano dunque essere valutati come accettazione senza esaminare l’impossibilità di verifica in quel periodo. La Corte ha anche respinto le eccezioni di difetto di autosufficienza e di novità della questione, rilevando che il ricorso indicava puntualmente il verbale e i capitoli istruttori da cui risultava il fatto, acquisito in contraddittorio e pertinente al tema dell’accettazione già dedotto in causa. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1665 c.c.
L’art. 1665 c.c., pur non definendo l’accettazione tacita dell’opera, ne indica i presupposti nella consegna al committente e, quale fatto concludente, nella ricezione senza riserve. Consegna e accettazione, tuttavia, non coincidono: la consegna è atto materiale di messa a disposizione del bene, mentre l’accettazione esige una manifestazione negoziale di gradimento, anche per facta concludentia, che la mera ricezione non integra in presenza di elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare, e che presuppone, in particolare, che il committente sia stato posto in condizione di verificare l’opera.
L’accettazione tacita dell’opera richiede, oltre alla consegna, una condotta concludente che esprima gradimento senza riserve. La mera ricezione o l’uso dell’opera non bastano quando elementi contrari escludano una volontà di accettare; in particolare, l’accettazione presuppone che il committente abbia potuto verificare l’opera.
Massime di principio
- La consegna dell’opera e la sua accettazione sono atti distinti: la consegna consiste nella materiale messa a disposizione del bene, mentre l’accettazione richiede una manifestazione, anche tacita, di gradimento senza riserve.
- La condotta del committente non può essere qualificata come accettazione tacita se, nel periodo rilevante, egli non era stato posto in condizione di verificare l’opera; l’impossibilità concreta di eseguire la verifica è un fatto storico potenzialmente decisivo che il giudice deve esaminare.
- Quando l’accettazione tacita viene inferita dall’uso dell’opera e dall’inerzia successiva alla consegna, il giudice deve valutare anche se l’opera fosse effettivamente verificabile durante il periodo di asserita inerzia.
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