Sentenza n. 7/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Liquidazione del trattamento di fine servizio senza computo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto a percepire il TFS riliquidato includendo nella base di calcolo sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell’ultimo stipendio, ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, sostenendo che il beneficio spetta anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L’INPS ha eccepito, per alcuni ricorrenti residenti in Veneto, l’incompetenza territoriale del TRGA Trento; per altri, la carenza di interesse ad agire perché il TFS non sarebbe ancora esigibile; inoltre ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, la decadenza derivante dal mancato rispetto del termine del 30 giugno e l’inapplicabilità dei sei scatti ai cessati a domanda, anche alla luce dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e del mancato pagamento della contribuzione residua.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sulle domande degli ex dipendenti residenti in Veneto, individuando nel TAR Veneto il giudice competente e precisando che il giudizio può essere riassunto ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Ha invece respinto l’eccezione di carenza di interesse, ritenendo sufficiente, per l’azione di accertamento, l’incertezza oggettiva sulla corretta quantificazione del TFS, già evidenziata dai prospetti di liquidazione. Ha respinto anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché l’INPS è l’ente obbligato alla corresponsione del TFS, nonostante la collaborazione dell’amministrazione datrice di lavoro nella fase istruttoria. È stata esclusa la decadenza collegata al termine del 30 giugno, non essendo prevista dalla legge come effetto estintivo del diritto. Nel merito, il ricorso degli altri ricorrenti è stato accolto: l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 continua a fondare il diritto ai sei scatti anche in caso di collocamento a riposo a domanda, ove siano maturati i requisiti di età e servizio. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda le modalità di computo della base pensionabile e non elimina il beneficio ai fini della liquidazione del TFS; la diversa natura previdenziale della pensione e retributiva differita del TFS giustifica la distinzione. L’INPS è stato condannato a riliquidare il TFS includendo sei incrementi del 2,50% sull’ultimo stipendio e a corrispondere le differenze, con interessi soltanto sulle tranche già scadute, dalla scadenza originaria. Le spese sono state compensate per i ricorrenti interessati dalla declinatoria di competenza e poste a carico dell’INPS, nella misura di euro 1.000 oltre accessori, per gli altri ricorrenti.
Norme richiamate
art. 13, commi 1 e 2, c.p.a.
Il foro speciale collegato alla sede di servizio presuppone l’attualità del rapporto di lavoro; per le controversie promosse da ex dipendenti trova applicazione il criterio generale dell’efficacia territoriale, individuato nel luogo di residenza dell’interessato quando gli effetti patrimoniali sono riferiti a soggetti determinati.
art. 15, comma 4, c.p.a.
In caso di declinatoria della competenza territoriale, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente.
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio.
Il beneficio dei sei scatti è computabile anche ai fini della liquidazione del TFS per il personale delle forze di polizia cessato a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La disposizione disciplina l’attribuzione degli aumenti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di spettanza dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del TFS.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Il richiamo all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 mantiene l’applicabilità del beneficio alle forze armate, compresa la Guardia di Finanza.
art. 12, comma 7, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010
Gli interessi sulle differenze di TFS decorrono soltanto per le tranche già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna tranche.
art. 74 c.p.a.
La decisione richiama l’indirizzo giurisprudenziale consolidato su fattispecie analoghe per motivare la definizione della controversia.
Massime di principio
- Il foro speciale della sede di servizio previsto per le controversie di pubblico impiego non si applica alle controversie promosse da ex dipendenti dopo la cessazione del rapporto; in tal caso opera il criterio generale dell’efficacia territoriale e, per pretese patrimoniali individualizzate, è competente il TAR del luogo di residenza dell’interessato.
- L’interesse ad agire per l’accertamento della corretta quantificazione del TFS sussiste già dopo la cessazione dal servizio, anche se il pagamento non è ancora esigibile, quando vi sia un’incertezza oggettiva sull’importo spettante risultante dalla contestazione dell’ente previdenziale o dai prospetti di liquidazione.
- L’ente previdenziale è il soggetto legittimato passivamente nelle controversie relative alla liquidazione del TFS, poiché è l’unico obbligato al pagamento della prestazione, anche se l’amministrazione datrice di lavoro coopera alla formazione del relativo conteggio.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non determina la decadenza dal diritto ai sei scatti in assenza di un’espressa previsione legislativa; esso serve a individuare la decorrenza del collocamento a riposo.
- Per il personale delle forze di polizia e delle forze armate cessato a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con 35 anni di servizio utile, i sei scatti del 2,50% ciascuno sono computabili anche nella base di calcolo del TFS. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina la base pensionabile e non esclude tale beneficio ai fini dell’indennità di fine servizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →