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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28277/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con conferma della condanna in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica quale amministratore formale di una società fallita. Ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità quale mero prestanome, sostenendo che la Corte territoriale aveva trascurato la sua estraneità alla gestione contabile, la mancata prova della consapevolezza dello stato delle scritture e del fine fraudolento, la brevità del mandato e l'assenza di prova che avesse ricevuto gli avvisi del curatore. Con il secondo motivo ha censurato l'omessa riqualificazione del fatto in bancarotta semplice, assumendo che, in difetto di dolo specifico, al più fosse configurabile una condotta colposa o negligente nella tenuta della contabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nel merito limitatamente al profilo dell'elemento soggettivo. Ha rilevato che le sentenze di merito avevano correttamente valorizzato l'omessa consegna e il mancato reperimento delle scritture contabili quale base della condotta materiale, ma avevano omesso una motivazione rigorosa sulla prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica in capo all'amministratore formale prestanome. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio, da svolgersi rivalutando la sussistenza del dolo specifico e, in via alternativa, la possibile configurabilità della bancarotta semplice. È stata inoltre respinta la richiesta di rinvio per adesione all'astensione del difensore, perché non era prevista la sua presenza in udienza in mancanza di trattazione orale.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.

    La bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica richiede la sottrazione, l'occultamento o la falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili, potendo la condotta materiale comprendere anche l'omessa tenuta della contabilità, ma in tal caso è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto.

  • art. 217 l. fall.

    La bancarotta semplice documentale opera come figura distinta e residuale rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale, essendo compatibile con una mera negligenza o colpa nella tenuta delle scritture contabili.

  • art. 2392 c.c.

    L'amministratore formale resta destinatario dell'obbligo di regolare tenuta e conservazione dei libri contabili e non è esentato automaticamente da responsabilità per il solo fatto di aver delegato o lasciato ad altri la gestione di fatto.

  • art. 40, secondo comma, c.p.

    La responsabilità dell'amministratore formale può fondarsi anche sull'omesso impedimento dell'evento, qualora abbia delegato la gestione o consentito che altri operassero di fatto, venendo meno ai doveri di vigilanza e controllo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    La parte ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l'affermazione della responsabilità e per la mancata riqualificazione del fatto.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    La Corte richiama il limite testuale di enunciazione sintetica dei motivi di ricorso nei casi in cui la motivazione possa essere resa nei limiti strettamente necessari.

  • art. 2392 c.c.

    destinatario dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili

    La carica formale comporta un obbligo diretto di vigilanza sulla contabilità, rilevante anche in sede penale.

Massime di principio

  • Nella bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica la mera mancanza o irreperibilità delle scritture non basta, da sola, a fondare la responsabilità dell'amministratore formale prestanome: occorre dimostrare in concreto il dolo specifico richiesto dalla norma.
  • L'amministratore solo formale non è automaticamente esente da responsabilità penale, ma la sua condanna non può fondarsi su automatismi presuntivi: il giudice deve verificare se egli fosse consapevole del programma illecito dell'amministratore di fatto e se abbia consapevolmente omesso di esercitare i poteri-doveri di vigilanza e controllo.
  • La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale specifica e bancarotta semplice documentale passa anche attraverso l'elemento soggettivo: la prima richiede dolo specifico, la seconda può essere integrata anche da colpa o negligenza nella tenuta delle scritture.
  • Quando il giudice di merito qualifica il fatto come bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica, non può confondere tale figura con quella generica, che presuppone invece una contabilità resa complessivamente inidonea a ricostruire patrimonio e affari della fallita.
  • In presenza di una censura specifica sull'elemento soggettivo, la motivazione deve dare risposta effettiva ai profili dedotti in appello; non è sufficiente richiamare la sola assenza della contabilità o l'irreperibilità dell'imputato, se tali dati non spiegano di per sé la consapevolezza del fine fraudolento.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta semplice
RamiReati fallimentari
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiPosizione di garanzia

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