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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento prot. n. 87307 del 21.10.2025, con cui lo Sportello unico per l'immigrazione istituito presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato (non stagionale) rilasciato in favore del sig. -OMISSIS-in data 12.03.2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compreso, in particolare, l'eventuale provvedimento tacito di diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato (non stagionale), nonché, ove occorra, la relativa nota di comunicazione di pari data e numero di protocollo e la nota in data 08.09.2025 recante comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

Giustizia amministrativa202600115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, deducendo di avere presentato correttamente l'istanza con la dichiarazione di impegno all'alloggio prevista dalla modulistica ministeriale. Ha contestato che l'Amministrazione, a distanza di mesi, avesse revocato il nulla osta per una pretesa carenza documentale relativa all'alloggio, requisito che, secondo la prospettazione del ricorrente, non sarebbe stato richiesto dalla normativa applicabile nella fase genetica della conversione. Ha inoltre sostenuto che eventuali sopravvenienze avrebbero dovuto essere valutate ai sensi dell'art. 5, comma 5, del T.U. immigrazione e che la revoca fosse fondata su un inquadramento del procedimento relativo al lavoro stagionale, anziché a quello di conversione in lavoro subordinato non stagionale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare per sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In questa fase, ha ritenuto meritevole di positivo apprezzamento la tesi secondo cui la verifica dell'alloggio, nel procedimento di conversione, debba essere riferita alla prospettiva futura dello straniero, trattandosi di una forma di stabilizzazione, e non alla regolarità della permanenza nel periodo lavorativo stagionale passato. Ha considerato la dichiarazione di impegno all'alloggio idonea, almeno cautelarmente e alla luce della documentazione alloggiativa prodotta per l'anno in corso, a soddisfare le esigenze minime di verifica, riservando ulteriori approfondimenti alla fase di merito. Quanto al periculum, ha rilevato che la revoca impedisce la stipula del contratto di soggiorno e provoca un pregiudizio non altrimenti rimediabile. L'interesse pubblico non è stato ritenuto prevalente, anche perché i rilievi dell'Amministrazione hanno natura istruttoria e l'eventuale illegittimità del titolo di soggiorno può essere verificata ed eventualmente rimossa in seguito. Il provvedimento impugnato è stato sospeso ed è stato ordinato all'Amministrazione di proseguire l'istruttoria del procedimento di conversione. È stata fissata l'udienza pubblica di merito e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Le eventuali sopravvenienze devono essere considerate dall'Amministrazione nel procedimento relativo al titolo di soggiorno.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare e costituisce il fondamento processuale della domanda di sospensione esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, la verifica del requisito dell'alloggio deve essere orientata alla futura stabilizzazione dello straniero e non necessariamente alla verifica della regolarità della permanenza lavorativa stagionale pregressa.
  • In sede cautelare, la dichiarazione di impegno all'alloggio, accompagnata da documentazione idonea relativa alla disponibilità abitativa, può essere ritenuta sufficiente a soddisfare le esigenze minime di verifica, salva la necessità di un approfondimento nella fase di merito.
  • La revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno può essere sospesa quando impedisca la stipula del contratto di soggiorno e determini un pregiudizio non altrimenti rimediabile, qualora l'interesse pubblico non risulti prevalente e i rilievi amministrativi abbiano natura essenzialmente istruttoria.
  • Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve valutare le eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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