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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 100/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Vercelli del 27/04/2021 che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio del 04/02/2020 relativo a reati previsti dagli artt. 624 e 625 c.p. (fatto del 13/04/2019), in quanto per lo stesso fatto era stata già richiesta e disposta l'archiviazione per difetto di querela. Il Tribunale ritenne che, prima di una nuova iscrizione della notizia di reato, il pubblico ministero avrebbe dovuto chiedere al giudice per le indagini preliminari un decreto motivato di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. Il Procuratore ricorrente deduce l'abnormità dell'ordinanza sostenendo che l'art. 345 c.p.p. consente al pubblico ministero di riproporre l'azione penale quando sopravvenga la condizione di procedibilità senza necessità di un decreto autorizzativo ai sensi dell'art. 414, e che l'ordinanza ha determinato una indebita regressione e una stasi del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Vercelli non sia un "provvedimento abnorme": essa rientra nel potere riconosciuto al giudice di dichiarare la nullità degli atti che hanno instaurato il rapporto processuale e, anche se eventualmente esercitato in maniera errata, non è estranea al sistema normativo né ha determinato una stasi irreversibile del procedimento, dal momento che il pubblico ministero può nuovamente esercitare l'azione penale senza incorrere in nullità. Per tali ragioni il ricorso per cassazione, fondato sulla nozione di abnormità, è inammissibile alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.) e delle conseguenze previste dall'art. 591 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sostanziale riferita al reato contestato (furto). È richiamata come titolo di reato per il fatto in contestazione; la sentenza non sviluppa un'interpretazione sostanziale della norma.

  • art. 625 cod. pen.

    Norma sostanziale (circostanze aggravanti o reato connesso) richiamata come titolo di reato; nessuna interpretazione applicativa specifica nella decisione di legittimità.

  • art. 345 cod. proc. pen.

    Secondo il Procuratore ricorrente, questo articolo consentirebbe al pubblico ministero di riproporre l'azione penale qualora sopravvenga la condizione di procedibilità (es. querela) senza necessità di decreto di riapertura delle indagini. La Corte, pur richiamando la rilevanza della norma, non ha ritenuto che la declaratoria di nullità del giudice costituisca un atto abnorme tale da impedire al pubblico ministero di esercitare nuovamente l'azione.

  • art. 411 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'archiviazione disposta per difetto di querela; la sentenza prende atto che era stata disposta archiviazione ai sensi di tale norma, ma non approfondisce l'interpretazione di dettaglio.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Prevede il decreto motivato del giudice per la riapertura delle indagini. Il Tribunale aveva ritenuto necessario tale decreto prima di una nuova iscrizione; la Cassazione rileva che, comunque, l'ordinanza del giudice che dichiara la nullità non è abnorme e non impedisce al PM di esercitare nuovamente l'azione, quindi non si è formato un obbligo che determini nullità degli atti successivi del PM.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai principi di tipicità e tassatività dei casi di nullità; la Corte ricorda che la nozione di abnormità è una costruzione giurisprudenziale limitata.

  • art. 568 comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce la tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso fondato sulla categoria dell'abnormità quando il provvedimento impugnato non rientra in tale categoria.

  • art. 591 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che sanziona con l'inammissibilità le impugnazioni proposte al di fuori di quanto tipizzato; la Corte l'ha richiamata per confermare l'inammissibilità del ricorso per cassazione basato sull'abnormità.

Massime di principio

  • La categoria giurisprudenziale del "provvedimento abnorme" è limitativa: è ricorribile in Cassazione solo quando l'atto sia estraneo al sistema dei poteri riconosciuti o determini una stasi irreversibile del procedimento.
  • Un provvedimento del giudice che dichiari la nullità di un atto processuale rientra, di massima, nei poteri dell'ordinamento e, benché eventualmente illegittimo o mal esercitato, non costituisce automaticamente un atto abnorme.
  • Se la declaratoria del giudice non impedisce al pubblico ministero di riprendere l'azione penale (ossia non crea una regressione con stasi irrimediabile), l'impugnazione per abnormità è inammissibile e il rimedio va cercato negli ordinari strumenti di impugnazione previsti dalla legge.
  • Quando l'archiviazione è stata disposta per difetto di una condizione di procedibilità (es. querela), il pubblico ministero può, in linea di principio, riproporre l'azione se la condizione sopravviene; tuttavia la valutazione procedurale su se sia necessario o meno un decreto di riapertura (art.414) può dar luogo a contrasto interpretativo che non comporta automaticamente abnormità del provvedimento giudiziario.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione fondato sull'abnormità, occorre verificare se l'atto impugnato sia realmente fuori dai poteri riconosciuti dalla legge o abbia determinato una stasi insanabile: altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile per violazione del principio di tassatività degli strumenti di impugnazione.

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