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Sentenza

Sentenza n. 7730/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202503593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e conseguente divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi; in appello, sentenza del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 656/2024 che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la valutazione di non affidabilità posta a fondamento del diniego di rinnovo della licenza e del divieto di detenzione. Ha sostenuto che i controlli in compagnia di soggetti gravati da precedenti fossero episodi occasionali e che le frequentazioni considerate fossero irrilevanti; ha contestato l’uso delle frequentazioni delle sorelle, anche perché alcune non convivevano con lui, prospettando il rischio di una responsabilità per fatto altrui. Ha inoltre richiamato l’assoluzione di uno dei soggetti frequentati e il precedente rilascio e rinnovo della licenza dal 2017, sostenendo che fatti già noti non giustificassero il diniego attuale. L’Amministrazione aveva fondato il giudizio prognostico anche su una segnalazione del 2017 per danneggiamento e invasione di terreni o edifici riferita all’interessato e alla madre, sulle frequentazioni dirette e indirette con soggetti gravati da precedenti e sul contesto familiare e relazionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il rilascio e la conservazione dei titoli di polizia in materia di armi presuppongano un giudizio attuale e pienamente favorevole di affidabilità e che la valutazione abbia carattere preventivo e prognostico, senza richiedere la prova di un abuso o la commissione di reati da parte del richiedente. Gli elementi valorizzati sono stati giudicati sufficienti nel loro apprezzamento unitario: il controllo del 15 ottobre 2022, pur non provando da solo una frequentazione stabile, costituiva un tassello del quadro; l’assoluzione del soggetto frequentato non eliminava la rilevanza storica dei rapporti e delle circostanze fattuali per la prognosi amministrativa. Le frequentazioni dei familiari non sono state considerate come imputazione automatica delle loro condotte al richiedente, ma come elemento di prossimità familiare e relazionale idoneo a incidere sul rischio di accesso alle armi da parte di persone non affidabili; la non convivenza anagrafica di alcune sorelle non ha mutato l’esito, permanendo gli elementi direttamente riferibili all’interessato, la segnalazione del 2017 e il quadro relazionale complessivo. Il precedente rilascio della licenza non ha fondato un affidamento qualificato alla rinnovabilità: l’Amministrazione doveva svolgere una valutazione attuale e poteva considerare nuovamente fatti già conosciuti, insieme alle ulteriori circostanze. Ritenuto non arbitrario né manifestamente illogico l’apprezzamento amministrativo, il Collegio ha escluso di poterlo sostituire con una propria valutazione. Spese del grado integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il sistema delineato dagli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. non configura il porto o la detenzione di armi quale situazione giuridica definitivamente acquisita, ma subordina il rilascio e la conservazione dei relativi titoli alla permanenza di un giudizio pienamente favorevole circa l’affidabilità dell’interessato.

    Il porto e la detenzione di armi non costituiscono posizioni definitivamente acquisite: il rilascio e il mantenimento dei relativi titoli dipendono dalla permanenza di un giudizio favorevole di affidabilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    All’esito del procedimento e delle comunicazioni di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il Questore di Reggio Calabria respingeva la domanda.

    La disposizione è richiamata nel testo per attestare che, prima del diniego, si sono svolte le comunicazioni procedimentali previste; la sentenza non affronta una specifica censura relativa al preavviso di rigetto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.

    La norma è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.

    La disposizione è richiamata insieme alla disciplina nazionale quale presupposto della tutela dei dati identificativi dell’appellante mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Il rilascio e il mantenimento dei titoli di polizia relativi al porto o alla detenzione di armi presuppongono un giudizio attuale e pienamente favorevole sull’affidabilità dell’interessato; la valutazione ha funzione preventiva e prognostica e non richiede né la prova di un abuso già avvenuto né la commissione di reati da parte del richiedente.
  • Nel giudizio di affidabilità per il rilascio o il rinnovo di titoli in materia di armi, l’autorità può apprezzare unitariamente precedenti e circostanze di fatto, relazioni personali, frequentazioni e contesti ambientali, anche se privi di autonomo rilievo sanzionatorio. Un elemento isolato non deve necessariamente dimostrare da solo una relazione stabile o un rischio concreto, se assume significato concorrente nel quadro complessivo.
  • Le frequentazioni dei familiari possono rilevare nella valutazione di affidabilità quando siano considerate, senza automatismi o imputazione di responsabilità per fatto altrui, come dati obiettivi di prossimità e contiguità familiare o relazionale idonei a incidere sul rischio che le armi detenute siano accessibili a persone non affidabili; la sola mancanza di convivenza anagrafica non è necessariamente decisiva.
  • L’assoluzione penale della persona frequentata esclude l’accertamento della sua responsabilità per il fatto contestato, ma non rende di per sé irrilevanti, ai fini dell’autonoma prognosi amministrativa sull’affidabilità del titolare di armi, i rapporti e le circostanze fattuali storicamente accertati.
  • Il precedente rilascio di una licenza di polizia non attribuisce un affidamento qualificato alla sua futura rinnovabilità. Ogni domanda di rinnovo richiede una valutazione attuale della situazione complessiva e dell’interesse pubblico, nella quale possono essere nuovamente considerati fatti già conosciuti insieme a circostanze ulteriori o sopravvenute.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla prognosi di affidabilità in materia di armi verifica che la valutazione amministrativa abbia adeguata base fattuale e non sia arbitraria o manifestamente illogica, senza sostituire l’apprezzamento del giudice a quello discrezionale dell’autorità competente.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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