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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29343/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Livorno nei confronti dell'imputato per furto aggravato. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, articolava due motivi: 1) erronea applicazione della legge penale per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; 2) nullità della sentenza di appello per non avere esplicitato le ragioni del rigetto della richiesta di declaratoria di estinzione del reato formulata dal Procuratore Generale. La censura ruotava quindi esclusivamente intorno al calcolo della prescrizione e al dovere di motivazione sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che il fatto era stato commesso il 18 febbraio 2018 e che la sentenza di primo grado del 26 marzo 2021 era intervenuta prima della scadenza del termine ordinario di prescrizione di sei anni. Ha inoltre applicato la sospensione della prescrizione di 18 mesi prevista dall'art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, richiamando un precedente delle Sezioni Unite. Sommando tale sospensione a quella di 91 giorni per astensione del difensore, il reato risultava ancora non prescritto alla data della decisione di appello del 9 dicembre 2025. È stata esclusa anche la nullità dedotta, affermandosi che non sussiste un obbligo di autonoma motivazione sul rigetto di una richiesta di prescrizione manifestamente infondata. L'imputato è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.

    nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    La sospensione della prescrizione di 18 mesi introdotta dalla riforma si applica ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019 e va sommata al termine ordinario di prescrizione.

  • art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come fonte del regime di sospensione della prescrizione applicabile al caso concreto.

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità, l'imputato è condannato al versamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione occorre verificare sia il termine ordinario sia eventuali sospensioni maturate nel corso del procedimento, sommando tutte le cause sospensive applicabili.
  • Per i reati commessi nel periodo di vigenza del regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017, alla prescrizione va aggiunta la sospensione di 18 mesi prevista dall'art. 159 c.p.
  • La sentenza di primo grado pronunciata prima del compimento del termine di prescrizione esclude che il reato sia già estinto a quella data, salvo ulteriori valutazioni sulle sospensioni intervenute successivamente.
  • Non sussiste nullità della sentenza di appello per il solo fatto che il giudice non motivi specificamente sul rigetto di una richiesta manifestamente infondata di declaratoria di prescrizione.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato e dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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