Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9180/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1888/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 3143/2022, pubblicata in data 23/02/2023, notificata in data 04/05/2023, passata in giudicato; Nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l'adeguamento della posizione economica e condannato l'amministrazione al pagamento di euro 14.637,66 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1888/2023 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto all'adeguamento della posizione economica, con decorrenza dal 15 dicembre 2020, e l'amministrazione era stata condannata al pagamento di euro 14.637,66 oltre interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione della condanna. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha rilevato che, a fronte dell'allegato inadempimento, il Ministero non aveva fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione della sentenza. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. Il contenuto della sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato, non poteva essere rimesso in discussione nel giudizio di ottemperanza, che doveva limitarsi ad assicurarne l'attuazione. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale infruttuoso decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, operante per ulteriori 60 giorni previa richiesta della ricorrente. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, poiché il ritardo maturato non è stato ritenuto di gravità tale da giustificare la condanna prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 950, oltre accessori se dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Per l'esecuzione del giudicato

    Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    La fissazione di una somma a titolo di astreinte presuppone una valutazione giudiziale del ritardo e non è automatica; nel caso concreto è stata esclusa perché il ritardo non è stato ritenuto sufficientemente grave.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice non può sindacare nuovamente i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal titolo, ma deve assicurare l'attuazione concreta del comando giudiziale.
  • Quando il creditore allega l'inadempimento di una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuto pagamento, la domanda di ottemperanza può essere accolta in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile scadenza del termine.
  • La condanna al pagamento di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'inadempimento, ma richiede che il ritardo sia valutato come sufficientemente grave.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.