Ordinanza n. 572/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 1319 del 24 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: perdurante inadempimento del Ministero rispetto al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 1319 del 24 giugno 2024 e alla precedente sentenza del TAR Puglia n. 851 del 28 maggio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza, rappresentando la scadenza del termine assegnato al Ministero dell’Istruzione e del Merito per dare esecuzione al giudicato e il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Hanno quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta. Dal testo emerge che il TAR aveva già accolto, con sentenza n. 851 del 28 maggio 2025, il ricorso per l’esecuzione del giudicato e che tale pronuncia non era stata appellata.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza in ragione del perdurante inadempimento del Ministero e ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, attribuendogli facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il commissario dovrà provvedere in luogo dell’amministrazione inadempiente entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Le spese dell’ulteriore fase di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 250,00, oltre al rimborso del contributo unificato; le spese della fase precedente erano state compensate.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non adempie entro il termine assegnato dal giudice per l’esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione interessata, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, e deve operare entro il termine stabilito dal giudice dell’ottemperanza.
- L’accertamento del perdurante inadempimento dell’amministrazione giustifica l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese della fase ulteriore del giudizio di ottemperanza.
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