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Sentenza

Sentenza del 15/11/2017 n. 1635 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Processo tributario - Sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello ex art. 373 c.p.c. - Ammissibilità (Art. 49 D.Lgs. 546/1992 )

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sospensione può essere concessa esclusivamente previa verifica dell'esistenza di un danno grave e irreparabile conseguente all'esecuzione della sentenza impugnata. Non è invece richiesta né consentita, ai fini della sospensione, una valutazione sul fumus boni iuris del ricorso per Cassazione. L'esito concreto della controversia è quindi subordinato alla prova specifica del pregiudizio grave e irreparabile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stata chiesta, ai sensi degli artt. 62-bis del D.Lgs. 546/1992 e 373 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza tributaria di secondo grado in pendenza del ricorso per Cassazione. La questione riguardava i presupposti necessari per ottenere la sospensione e, in particolare, se il giudice dovesse valutare anche il fumus boni iuris, cioè la probabile fondatezza del ricorso per Cassazione, oppure soltanto il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione.

Norme richiamate

  • Art. 62-bis del D.Lgs. 546/1992

    La disposizione disciplina la sospensione dell'esecuzione della sentenza tributaria impugnata per Cassazione e richiede la verifica del rischio di un danno grave e irreparabile.

  • Art. 373 c.p.c.

    Consente al giudice competente di sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata quando dall'esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile; non impone una valutazione preventiva della fondatezza del ricorso.

  • Art. 49 del D.Lgs. 546/1992

    Richiamato nel quadro della disciplina dell'esecuzione delle sentenze tributarie e dei relativi strumenti di sospensione.

  • Art. 9, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 156/2015

    Ha introdotto l'art. 62-bis nel D.Lgs. 546/1992, rafforzando la disciplina specifica della sospensione delle sentenze tributarie in pendenza del giudizio di Cassazione.

Massime di principio

  • Nelle richieste di sospensione dell'esecuzione di una sentenza tributaria di appello, il punto centrale è dimostrare concretamente l'esistenza di un danno grave e irreparabile, non anticipare la discussione sulla fondatezza del ricorso per Cassazione.
  • Il semplice fatto che il ricorso per Cassazione appaia probabilmente fondato non è sufficiente, da solo, a ottenere la sospensione.
  • Il danno deve essere specifico, concreto e difficilmente reversibile; allegazioni generiche o il mero disagio economico normalmente non bastano.
  • La parte che chiede la sospensione deve documentare gli effetti pregiudizievoli dell'esecuzione, illustrando perché l'eventuale successiva restituzione delle somme o il ripristino della situazione precedente non sarebbe adeguato.
  • La valutazione cautelare è autonoma rispetto al merito del ricorso per Cassazione: il giudice della sospensione non deve decidere anticipatamente se la sentenza impugnata sia corretta.

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