Sentenza del 29/09/2020 n. 2713 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Ici - Accatastamento - Legame pertinenziale - Insussistenza dell'elemento oggettivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'imposizione Ici per alcune unità immobiliari registrate catastalmente come autonome, con la tesi del ricorrente che l'accatastamento autonomo e la presunta mancanza di volontà di costituire un rapporto pertinenziale escludessero l'elemento oggettivo della pertinenzialità ai sensi dell'art. 817 c.c. e quindi l'assoggettabilità all'imposta come pertinenze.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il mero autonomo accatastamento delle unità immobiliari non è di per sé sufficiente a escludere l'elemento oggettivo della pertinenzialità previsto dall'art. 817 c.c. Analogamente, la mancanza di una dichiarazione di volontà di costituire il rapporto pertinenziale è irrilevante se gli elementi oggettivi dimostrano la funzione di servizio di un bene rispetto a un altro. Di conseguenza, l'imposizione Ici è stata confermata: il ricorso è stato respinto e ha prevalso il Comune/Ente impositore.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1992, art. 2
Definisce l'ambito applicativo dell'I.C.I. e gli elementi che rilevano ai fini dell'imposizione sugli immobili: la qualificazione catastale non è esclusiva ai fini della qualificazione giuridica della natura del bene come pertinenza, che va valutata in base agli elementi di fatto.
art. 817 c.c.
Stabilisce il concetto di pertinenza come destinazione di un bene al servizio o ornamento di un altro bene principale; la sua applicazione richiede valutazione degli elementi oggettivi (funzionalità, servizio, stabilità del rapporto), non è esclusa automaticamente dall'accatastamento autonomo o dalla mancanza di espressa volontà.
Massime di principio
- L'accatastamento autonomo non prova di per sé l'assenza di pertinenzialità: la qualificazione catastale non è conclusiva rispetto alla natura giuridica del rapporto tra immobili.
- La verifica della pertinenzialità va fatta valutando elementi oggettivi e funzionali (uso abituale, servizio effettivo, contiguità, destinazione d'uso, stabilità nel tempo), non soltanto la volontà dichiarata dalle parti.
- La mancanza di una manifestazione di volontà di costituire il rapporto pertinenziale non esclude la pertinenzialità se i fatti dimostrano un rapporto accessorio durevole e funzionale.
- In contenziosi fiscali l'onere probatorio non si esaurisce mostrando l'accatastamento: il contribuente deve fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza del rapporto oggettivo di servizio tra i beni.
- Le amministrazioni comunali possono legittimamente confermare l'imposizione quando, dall'istruttoria sui fatti, emerga che gli immobili svolgono funzione di servizio o ornamento rispetto ad altri beni principali.
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