Sentenza del 06/12/2018 n. 31596 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società contestavano gli avvisi di accertamento relativi all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e, per la L.S. s.r.l., all'indeducibilità di costi per acquisti da società residenti in Paesi inclusi nella black list. B.V. contestava l'accertamento del maggior reddito da partecipazione, fondato sulla presunta distribuzione alla socia di utili extracontabili di società a ristretta base partecipativa. In Cassazione le ricorrenti denunciavano, principalmente, la motivazione apparente o insufficiente della sentenza regionale, che non aveva indicato le singole operazioni contestate, gli elementi concreti posti a fondamento delle presunzioni né le ragioni per cui erano stati ritenuti insussistenti i requisiti di deducibilità dei costi black list.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, relativi alla motivazione apparente della sentenza regionale; ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto motivo. La Commissione tributaria regionale aveva formulato affermazioni generiche sulle operazioni inesistenti, richiamando verbali, presunzioni ed elementi investigativi senza illustrarne il contenuto né collegarli alle specifiche operazioni delle due società. Analogamente, non aveva spiegato concretamente perché mancassero i requisiti previsti per la deducibilità dei costi relativi ad acquisti da Paesi black list, né perché riformare la decisione favorevole della Commissione provinciale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio dovrà riesaminare anche la posizione della socia, poiché l'accertamento degli utili extracontabili costituisce il presupposto della presunzione di distribuzione ai soci.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, codice di procedura civile
omessa e/o insufficiente motivazione; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto
La Corte ha esaminato le censure relative alla violazione di legge e al vizio motivazionale, accogliendo quelle riguardanti la motivazione apparente della sentenza regionale.
Art. 2697 codice civile
La norma disciplina l'onere della prova. La relativa censura è rimasta assorbita, perché la sentenza regionale è stata cassata per motivazione apparente.
Art. 2729 codice civile
presunzioni precise, gravi e concordanti
Le presunzioni devono essere fondate su elementi concretamente indicati e valutati dal giudice. Un generico richiamo a verbali o a presunti elementi investigativi non consente di verificare la gravità, precisione e concordanza degli indizi.
Art. 110, commi 10 e 11, D.P.R. n. 917 del 1986
effettivo svolgimento di attività commerciale oppure convenienza economica dell'operazione
Per la deducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata occorre dimostrare, secondo la disciplina applicabile, l'effettivo svolgimento dell'attività commerciale oppure la convenienza economica dell'operazione. Il giudice deve indicare concretamente gli elementi da cui ricava la presenza o l'assenza di tali requisiti.
Principio giurisprudenziale sulla motivazione apparente
ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione quando il giudice omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indica senza un'approfondita disamina logico-giuridica
Una motivazione è apparente quando utilizza formule generiche, richiami indeterminati o affermazioni astratte, senza esporre il percorso logico e i dati fattuali che consentano di controllare la decisione.
Massime di principio
- In materia tributaria, il giudice non può confermare un accertamento con formule generiche: deve indicare le singole operazioni, i documenti e gli elementi indiziari concretamente valutati.
- Il semplice richiamo a processi verbali di constatazione, rapporti della Guardia di finanza o presunzioni non è sufficiente se il loro contenuto non viene esposto e collegato ai fatti controversi.
- Quando la decisione di primo grado viene riformata, il giudice d'appello deve spiegare specificamente perché supera le valutazioni e le prove già ritenute decisive dal primo giudice.
- Per contestare costi relativi a fornitori situati in Paesi a fiscalità privilegiata, l'amministrazione deve motivare la pretesa e il giudice deve verificare concretamente i requisiti relativi all'effettiva attività commerciale o alla convenienza economica.
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa presuppone che sia prima adeguatamente provata l'esistenza degli utili extracontabili della società.
- Se viene annullata o deve essere riesaminata la motivazione dell'accertamento societario, tale vizio può incidere anche sull'accertamento del maggior reddito imputato al socio.
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