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Sentenza

Sentenza n. 945/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 2232/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 1540/2024, di condanna dell’intimato Ministero alla corresponsione in favore della parte ricorrente della somma di € 524,85 ancora dovuta a titolo di risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato.

Giustizia amministrativa202502722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile di condanna al pagamento di € 524,85, oltre interessi legali, per risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 524,85 a titolo di risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non ha chiesto le spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, per le quali il giudice ha rilevato il difetto di legittimazione della parte a promuovere l'ottemperanza. Il Ministero si è costituito con una mera memoria di stile. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento di quanto dovuto e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Ministero ha eseguito la sentenza civile azionata mediante il pagamento delle somme dovute. Ha tuttavia posto le spese processuali a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto che, in assenza del pagamento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato accolto: la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio reale del Ministero il 26 settembre 2024 e tra tale notifica e la notifica del ricorso per ottemperanza era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, sono state distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva, dell'esito estintivo della controversia e dell'assimilabilità del giudizio al processo di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima dell'avvio di azioni esecutive; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale del dovuto eseguito dall'amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, senza impedire la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Ai fini dell'ottemperanza di una sentenza civile di condanna nei confronti di un'amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche a tale giudizio.
  • Quando il pagamento del titolo giudiziale avviene soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, l'amministrazione può essere condannata alle spese sulla base della soccombenza virtuale, se in assenza del pagamento sarebbero sussistiti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
  • Le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari non costituiscono una pretesa azionabile in ottemperanza dalla parte assistita, priva di legittimazione rispetto a tale specifico capo della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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