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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19618/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da cinque verbali di accertamento di violazione del codice della strada notificati al destinatario residente in Germania tramite servizio postale. Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione e il tribunale aveva confermato la decisione, ritenendo la notifica estera nulla ma sanata per raggiungimento dello scopo, poiché il destinatario aveva comunque impugnato i verbali, mostrando di averne avuto conoscenza. Con il ricorso per cassazione si denunciava falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., sostenendo che la notifica fosse addirittura inesistente o comunque affetta da nullità insanabile, perché effettuata da soggetto non legittimato e perché l’impugnazione era stata proposta tempestivamente, sicché non vi sarebbe stata alcuna sanatoria; si contestava inoltre il ragionamento del tribunale sulla sanatoria della notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha richiamato i principi già affermati in materia di notificazione all’estero di verbali C.d.S. a soggetti residenti in Germania: la notifica a mezzo posta non è eseguibile secondo il regolamento UE invocato e, per il cittadino tedesco, opera la riserva della Germania alla Convenzione di Strasburgo, con conseguente nullità e non inesistenza della notificazione. Tuttavia, tale nullità è sanata se il destinatario propone tempestiva e rituale opposizione entro il termine di legge, perché in tal modo si realizza lo scopo della conoscenza legale dell’atto. Poiché nel caso concreto l’opposizione era stata proposta nei sessanta giorni previsti per il residente all’estero, la notifica è stata considerata sanata. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata quando l’atto ha raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il ricorrente lo invocava come parametro del motivo di legittimità per falsa applicazione di legge.

  • art. 201 codice della strada

    richiamato quale base dell’accertamento e della notificazione del verbale di infrazione.

  • Regolamento (CE) n. 1393/2007

    non applicabile alla notificazione di verbali amministrativi di accertamento di violazioni del codice della strada, poiché esclude la materia fiscale, doganale e amministrativa.

  • art. 11 Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977

    consente la notificazione diretta a mezzo posta in materia amministrativa, ma la sua operatività è esclusa nei confronti della Germania per la riserva apposta da tale Stato.

  • L. n. 149 del 1983

    legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo richiamata nel ragionamento della Corte.

  • art. 7, comma 3, L. n. 150 del 2011

    consente il deposito/trasmissione del ricorso al giudice di pace a mezzo posta nei casi indicati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto la disciplina dell’ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La notificazione all’estero di un verbale di accertamento amministrativo al residente in Germania non può essere eseguita facendo ricorso al regolamento europeo sulle notifiche civili e commerciali, perché quel regolamento esclude gli atti amministrativi.
  • Quando la notificazione di un verbale C.d.S. all’estero sia effettuata con modalità non consentite dall’ordinamento applicabile, il vizio integra nullità e non inesistenza, salvo che manchi del tutto un collegamento funzionale con l’atto notificatorio.
  • La nullità della notificazione del verbale di accertamento è sanata se il destinatario propone tempestivamente opposizione nel termine di legge, poiché l’impugnazione realizza lo scopo della conoscenza legale dell’atto e fa venir meno l’interesse a far valere il vizio formale.
  • Se l’opposizione è proposta nei termini decorrenti dalla notifica, la parte non può utilmente invocare la nullità della notifica per paralizzare l’efficacia dell’atto, poiché il vizio si considera ormai raggiunto dallo scopo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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