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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29262/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro con cui l'Ufficio ha revocato le agevolazioni "prima casa" e recuperato imposte e sanzioni, assumendo che la contribuente avesse reso una dichiarazione mendace nel rogito: aveva affermato di non possedere altre abitazioni nel Comune di Lainate, ma risultava proprietaria esclusiva di un altro immobile nello stesso Comune. I giudici tributari di merito hanno confermato la pretesa. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: 1) violazione della disciplina sulle agevolazioni per la prima casa e dell'art. 75 d.P.R. 445/2000, sostenendo che la mera titolarità di altro immobile nel medesimo Comune non basti a fondare la decadenza se l'immobile preposseduto sia inidoneo alle esigenze abitative del nucleo familiare o indisponibile; 2) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la decisione d'appello avrebbe fondato il rigetto anche sul fatto, non dedotto né provato, che la contribuente avesse già fruito del beneficio "prima casa" per l'immobile preposseduto, circostanza smentita dagli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha chiarito che, ai fini della decadenza dalle agevolazioni "prima casa", la nozione di "dichiarazione mendace" comprende ogni richiesta del beneficio priva delle condizioni di legge, ma la dichiarazione di non possedere altra casa nel Comune va intesa come riferita a una casa concretamente idonea ad abitazione, valutata anche in relazione alle esigenze personali, familiari e lavorative dell'acquirente. Pertanto, la sola esistenza di un altro immobile nel medesimo Comune non è sufficiente, di per sé, a rendere mendace la dichiarazione se quell'immobile sia inidoneo all'uso abitativo. Inoltre, la Corte ha rilevato un vizio di extrapetizione: il giudice d'appello ha introdotto un fatto ulteriore, ossia il preteso precedente godimento del beneficio sulla casa già posseduta, tema estraneo all'avviso di liquidazione e al perimetro del giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    è richiamato dalla ricorrente in relazione alle conseguenze della dichiarazione mendace; la Corte, però, ricostruisce la disciplina speciale delle agevolazioni prima casa come norma che sanziona la richiesta del beneficio in difetto delle condizioni di legge.

  • nota II-bis, Tariffa, parte I, art. 1, d.P.R. 131/1986

    la previsione sulla decadenza per dichiarazione mendace va letta nel senso che il beneficio è escluso quando manchino le condizioni soggettive e oggettive richieste; la dichiarazione di non possesso va riferita a un immobile idoneo ad abitazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al dovere di motivazione e alla regolarità del processo.

  • artt. 101, 112, 132 c.p.c.

    richiamati per dedurre la violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte valorizza in particolare l'art. 112 c.p.c. per l'extrapetizione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio motivazionale.

  • artt. 1 e 36 d.lgs. 546/1992

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del processo tributario e della motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell'agevolazione "prima casa", la dichiarazione resa nell'atto non va intesa in senso meramente letterale e oggettivo: la disponibilità di altro immobile nel medesimo Comune non esclude automaticamente il beneficio, se quell'immobile non è concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente e del suo nucleo familiare.
  • La nozione di "dichiarazione mendace" ai fini della decadenza dal beneficio ricomprende ogni richiesta dell'agevolazione priva dei requisiti di legge, ma l'accertamento della non spettanza deve riguardare le condizioni soggettive e oggettive effettivamente previste dalla norma.
  • Nel giudizio tributario il giudice non può ampliare il thema decidendum introducendo fatti costitutivi o circostanze non poste a base dell'atto impugnato: la decisione che fondi il rigetto su un fatto estraneo all'avviso o non dedotto dall'Ufficio incorre in extrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • In tema di agevolazioni prima casa, l'inidoneità dell'immobile preposseduto può essere oggetto di allegazione e prova da parte del contribuente; tuttavia il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito e non può essere compiuto per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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