Parere n. 339/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michelina Ferrante, Antonio Guarna, contro Comune di Palma Campania e la Regione Campania avverso ; l’ordinanza n. 160 del 17 novembre 2009 di demolizione per opere abusive notificata in data 19 novembre 2009, emessa dal Comune di Palma Campania nei confronti del primo in qualità di committente e del secondo in qualità di proprietario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza n. 160 del 17 novembre 2009 di demolizione di opere edilizie abusive, notificata il 19 novembre 2009
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato, con istanza cautelare, l’ordinanza comunale di demolizione relativa all’elevazione di muri di recinzione e alla realizzazione di una rampa di scale in cemento armato su un suolo di proprietà privata. Hanno dedotto: la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per insufficiente motivazione, in particolare per non avere spiegato la scelta della demolizione anziché della sanzione pecuniaria; la violazione dell’art. 30 e, più in generale, degli artt. 30 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo la modesta entità delle opere e l’applicabilità della sanzione pecuniaria prevista per interventi di minore impatto. È stata inoltre richiamata la legge regionale Campania n. 19/2001. Dopo la proposizione del ricorso, i ricorrenti hanno presentato una richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, poi archiviata dal Comune per mancata produzione della documentazione integrativa richiesta. Il Ministero ha successivamente segnalato la possibile sopravvenuta carenza di interesse, non riscontrata dai ricorrenti.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto, assorbendo l’istanza cautelare. Nel merito, ha escluso che le opere potessero essere considerate di scarso rilievo: la realizzazione di una scala in cemento armato e la complessiva consistenza degli interventi consentivano di qualificarli ragionevolmente come nuova opera, soggetta a permesso di costruire. Di conseguenza, il Comune ha correttamente adottato la sanzione demolitoria, senza che fosse applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 per gli interventi soggetti a SCIA. È stata altresì esclusa l’applicabilità dell’art. 2 della legge regionale Campania n. 19/2001. Le censure formali sono state dichiarate infondate: l’ordine di demolizione di opere abusive costituisce esercizio di attività vincolata e non richiede, secondo il parere, la previa comunicazione di avvio del procedimento né la presentazione di osservazioni da parte degli interessati. La richiesta di sanatoria, successivamente archiviata per mancata integrazione documentale, non ha determinato l’accoglimento del ricorso né impedito la definizione negativa dell’affare.
Osservazioni
Violazione dell’art. 7 l. 241/1990
La censura è infondata perché l’attività repressiva degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione è qualificata come attività vincolata e, pertanto, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né la partecipazione procedimentale degli interessati.
Violazione dell’art. 3 l. 241/1990
La censura relativa all’insufficiente motivazione è infondata. La scelta della demolizione risulta coerente con la qualificazione complessiva delle opere come nuova opera soggetta a permesso di costruire, anche in considerazione della realizzazione di una scala in cemento armato.
Violazione dell’art. 30 e seguenti d.P.R. 380/2001
Le opere non sono state ritenute di modesta entità né riconducibili agli interventi soggetti alla sola sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. Essendo complessivamente qualificabili come nuova opera, erano soggette a permesso di costruire e correttamente sanzionate con la demolizione.
Applicabilità dell’art. 2 l.r. Campania n. 19/2001
Il Consiglio di Stato ha escluso che le opere realizzate rientrassero nell’ambito applicativo della disposizione regionale invocata dai ricorrenti.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La previa comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’ordine di demolizione di opere abusive, trattandosi di attività repressiva vincolata.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell’ordinanza è ritenuta sufficiente in relazione alla qualificazione delle opere come nuova opera soggetta a permesso di costruire e alla conseguente applicazione della demolizione.
art. 30 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata dai ricorrenti per sostenere l’applicazione di una sanzione meno grave, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto non pertinente tale prospettazione rispetto alla natura delle opere.
art. 37 d.P.R. 380/2001
“La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032 euro”
La sanzione pecuniaria si applica agli interventi soggetti a SCIA; non è applicabile quando le opere, per la loro complessiva consistenza, sono qualificabili come nuova opera soggetta a permesso di costruire.
art. 22, commi 1 e 2, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale ambito oggettivo degli interventi soggetti a SCIA e, conseguentemente, alla sanzione pecuniaria dell’art. 37.
art. 36 d.P.R. 380/2001
È la base normativa della richiesta di concessione in sanatoria presentata dopo l’ordinanza; la relativa istruttoria è stata archiviata per mancata produzione della documentazione integrativa.
art. 2 l.r. Campania n. 19/2001
Il Consiglio di Stato ha escluso che le opere oggetto dell’ordinanza rientrassero tra gli interventi realizzabili mediante semplice denuncia di inizio attività secondo la normativa regionale.
d.P.R. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale è stato reso il parere.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce espressione di attività amministrativa vincolata e, in quanto tale, non richiede di regola la previa comunicazione di avvio del procedimento né la presentazione di osservazioni da parte del destinatario.
- La qualificazione dell’intervento edilizio deve essere compiuta considerando unitariamente la consistenza complessiva delle opere realizzate; opere che, valutate nel loro insieme, costituiscono una nuova opera sono soggette a permesso di costruire e non alla sola sanzione pecuniaria prevista per gli interventi soggetti a SCIA.
- La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 non è applicabile quando l’intervento abusivo eccede l’ambito degli interventi di cui all’art. 22, commi 1 e 2, del medesimo decreto ed è riconducibile a una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
- La presentazione di una domanda di sanatoria edilizia non determina, di per sé, l’illegittimità dell’ordine di demolizione; nel caso esaminato, la richiesta non ha prodotto effetti favorevoli essendo stata archiviata per mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta.
Ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un committente e dal proprietario contro il Comune di Palma Campania e la Regione Campania, per l’annullamento dell’ordinanza comunale n. 160 del 17 novembre 2009, notificata il 19 novembre 2009. L’ordinanza disponeva la demolizione di muri di recinzione e di una rampa di scale in cemento armato realizzati senza titolo edilizio.
Premesse e svolgimento della vicenda
Le opere insistevano su un suolo di proprietà privata identificato catastalmente nel ricorso. Dopo la notifica dell’ordine di demolizione, i ricorrenti presentavano una richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune chiedeva documentazione integrativa, che non veniva prodotta; con nota del 22 aprile 2013 l’amministrazione archiviava quindi la richiesta di sanatoria.
Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segnalava ai ricorrenti che la mancata risposta alle richieste comunali avrebbe potuto incidere sul contenzioso pendente e prospettava una sopravvenuta carenza di interesse. La nota non veniva riscontrata. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha definito l’affare esaminando il merito del ricorso.
Motivi dedotti dai ricorrenti
I ricorrenti contestavano l’ordinanza per:
- violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento;
- violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per insufficiente motivazione sulla scelta della demolizione;
- violazione dell’art. 30 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che le opere fossero di modesta entità e dovessero essere assoggettate alla sanzione pecuniaria anziché alla demolizione;
- applicabilità dell’art. 2 della legge regionale Campania n. 19/2001, in quanto gli interventi sarebbero stati realizzabili mediante denuncia di inizio attività.
Qualificazione delle opere e sanzione applicabile
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure sostanziali. La realizzazione di una scala in cemento armato e la consistenza complessiva degli interventi non consentivano di considerarli opere di scarso rilievo. Gli interventi sono stati qualificati unitariamente come nuova opera e, quindi, come opere soggette a permesso di costruire.
Per tale ragione non poteva trovare applicazione l’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, che prevede una sanzione pecuniaria per gli interventi edilizi di cui all’art. 22, commi 1 e 2, realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA. Il Comune aveva pertanto correttamente adottato l’ordine di demolizione. È stata inoltre esclusa l’applicabilità dell’art. 2 della legge regionale Campania n. 19/2001.
Partecipazione e motivazione dell’ordine di demolizione
Le censure formali sono state ritenute palesemente infondate. Richiamando anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, 24 novembre 2025, n. 9141, il parere afferma che l’attività repressiva degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione è vincolata e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni.
La motivazione dell’ordinanza è stata ritenuta sufficiente alla luce della qualificazione delle opere come nuova opera soggetta a permesso di costruire e della conseguente applicazione della sanzione demolitoria.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso, con assorbimento dell’istanza cautelare. La decisione è sfavorevole ai ricorrenti.
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