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Ordinanza

Ordinanza n. 2226/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202603052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 12 febbraio 2026 sulla mobilità volontaria, nella parte in cui richiede due anni di permanenza nella sede di prima assegnazione, nonché gli atti applicativi e le determinazioni informatizzate che impediscono la presentazione della domanda

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (vigili del fuoco)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la circolare relativa alla mobilità volontaria a domanda del personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco non specialisti, sostenendo che il requisito della permanenza di almeno due anni nella sede di prima assegnazione sia illegittimamente applicato anche al personale già trasferito in via definitiva ad altra sede ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 42/2025. Hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti della circolare e degli atti applicativi, nonché l’accertamento del diritto a partecipare alla procedura di mobilità. La controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 15, comma 2, della legge n. 42/2025, in combinato disposto con gli artt. 6, comma 3, ultimo periodo, e 144, comma 7, del d.lgs. n. 217/2005.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari e ha accolto la domanda. In particolare, ha rilevato che sia l’interpretazione letterale sia la ratio dell’art. 15, comma 2, della legge n. 42/2025 non sostengono la lettura seguita dall’amministrazione. I ricorrenti non prestano servizio nella sede di prima destinazione e il legislatore, con la disposizione richiamata, non ha inteso attribuire prevalenza alla continuità del servizio nella prima sede, anche in considerazione del fatto che l’evento giubilare del 2025, cui la disciplina era collegata, si è ormai concluso. L’amministrazione è stata quindi obbligata a consentire ai ricorrenti la presentazione della domanda di mobilità. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 6 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per l’accoglimento della domanda cautelare.

  • art. 15, comma 2, l. n. 42/2025

    È interpretato nel senso che il requisito della permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere applicato ai ricorrenti già trasferiti definitivamente ad altra sede, alla luce sia del dato letterale sia della ratio della disposizione.

  • art. 14, comma 2, l. n. 42/2025

    Rileva quale disposizione in base alla quale i ricorrenti erano stati trasferiti in via definitiva ad altra sede.

  • art. 6, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 217/2005

    È richiamato in combinato disposto con l’art. 15, comma 2, della legge n. 42/2025 per la ricostruzione della disciplina applicabile alla mobilità.

  • art. 144, comma 7, d.lgs. n. 217/2005

    È richiamato insieme alle altre disposizioni per interpretare la disciplina della permanenza nella sede di prima assegnazione e della mobilità del personale dei Vigili del Fuoco.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando il dato letterale e la ratio della disciplina di settore non sostengono l’interpretazione amministrativa posta a fondamento dell’esclusione da una procedura di mobilità, il giudice può ordinare all’amministrazione di consentire la presentazione della domanda, rinviando al merito la definizione definitiva della controversia.
  • Il requisito della permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere applicato automaticamente al personale che, in base a una specifica disposizione legislativa, sia stato successivamente trasferito in via definitiva ad altra sede, se l’interessato non presta più servizio nella sede di prima destinazione.
  • Nell’interpretazione delle disposizioni che limitano l’accesso a procedure di mobilità del personale pubblico occorre considerare, oltre al dato letterale, la ratio concreta della disciplina; il venir meno dell’evento straordinario cui la disciplina era funzionalmente collegata può escludere che la continuità nella prima sede costituisca ancora un interesse prevalente.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

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